Cassazione Civile, Ordinanza n. 31172/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento della Direzione territoriale del lavoro e dal successivo provvedimento INAIL di variazione del rapporto assicurativo, adottati a seguito di verifiche su rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto e altre forme di collaborazione nell'ambito di servizi di assistenza a domicilio e in ospedale. La società e i cointeressati hanno chiesto di far dichiarare illegittimi il verbale e gli atti conseguenti, sostenendo che i rapporti con gli operatori non fossero subordinati ma autonomi, coordinati o comunque genuinamente strutturati secondo la documentazione prodotta e gli accordi sindacali richiamati. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e di norme speciali, per avere la Corte d'appello escluso l'interesse ad impugnare il verbale ispettivo; 2) violazione degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 416 c.p.c., per avere ritenuto subordinati i rapporti e per avere mal distribuito l'onere della prova, valorizzando indebitamente i verbali ispettivi; 3) violazione del principio di non contestazione e delle norme processuali sulle preclusioni e prove; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla libertà di accettare le prestazioni, al ruolo organizzativo della cooperativa, alla variabilità del compenso e alla conformità a un accordo sindacale e a una delibera della commissione paritetica; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente quanto all'eterodirezione; 6) ulteriore nullità della sentenza per mancata spiegazione della non genuinità dei contratti a progetto dal 2009 al maggio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio per cui il verbale ispettivo della Direzione territoriale del lavoro ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile, salvo casi particolari non ricorrenti; ha inoltre confermato che l'interesse ad agire nasce, per il destinatario, solo con l'atto finale lesivo del procedimento. Quanto al rapporto con INAIL, ha escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello esponeva in modo compiuto il ragionamento decisorio e aveva analizzato le prove e le critiche delle parti. Ha poi dichiarato inammissibili le censure che miravano, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la distribuzione dell'onere della prova era stata correttamente posta a carico dell'INAIL, mentre le doglianze su subordinazione, presunzioni e omesso esame di fatti decisivi attaccavano in realtà l'apprezzamento di fatto della Corte di merito. È stato confermato che i rapporti erano stati ricostruiti come subordinati, in quanto gli operatori erano inseriti nell'organizzazione della società, ricevevano direttive sulle modalità, sugli orari e sul luogo di svolgimento, dovevano riferirsi al gestore per ogni variazione e subivano controllo e possibile allontanamento. Inoltre, per i contratti a progetto stipulati dal 2009 al maggio 2012, è stato ribadito che mancava un progetto specifico conforme ai requisiti di legge e che ciò comportava la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire contro il verbale ispettivo è escluso quando l'atto ha mera natura endoprocedimentale e non produce di per sé effetti lesivi immediati.
La subordinazione va accertata in concreto sulla base dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro; la qualificazione del rapporto dipende dall'effettivo atteggiarsi della prestazione.
La violazione della norma è censurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
La doglianza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte rileva che la censura attiene in realtà alla valutazione delle allegazioni e delle prove, non a un reale vizio della difesa o delle decadenze.
Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non valutazioni sulla significatività giuridica delle circostanze allegate.
La nullità della sentenza ricorre solo in caso di motivazione radicalmente mancante, apparente o incomprensibile, non per mera insufficienza argomentativa.
art. 111 Cost.
L'obbligo costituzionale di motivazione è soddisfatto se la decisione consente di percepire il percorso logico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di riesame del fatto quando la questione riguarda la ricostruzione concreta del rapporto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale è ravvisabile solo per vizi effettivi della sentenza; non basta dissentire dal percorso valutativo seguito dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non consente di ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Richiamato in tema di impugnabilità e conseguenze degli accertamenti amministrativi in materia assicurativa/infortunistica.
D.M. 18 giugno 1988
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle contestazioni contro l'accertamento amministrativo.
Richiamata per contestare la motivazione e la legittimità degli atti amministrativi impugnati.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
L'assenza di un progetto specifico conforme ai requisiti di legge comporta la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata per la trattazione della causa.
Norma sul procedimento in camera di consiglio in Cassazione richiamata per la trattazione e la riserva di deposito.
Gli accertamenti ispettivi sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito e non godono, per ciò solo, di fede privilegiata oltre i limiti della norma.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rendere intelligibile la ratio decidendi, ma non deve essere necessariamente ampia o analitica oltre misura.
Massime di principio
- Il verbale ispettivo endoprocedimentale non è di regola autonomamente impugnabile: l'interesse ad agire sorge con l'atto conclusivo del procedimento che incide direttamente sulla sfera giuridica dell'interessato.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se si contesta la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile o va ricondotto ai limiti del vizio motivazionale.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato dipende dall'accertamento in concreto dell'effettivo esercizio del potere direttivo, organizzativo e di controllo, non dalla sola veste formale del contratto o dagli schemi negoziali dichiarati.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge o di nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sulle valutazioni giuridiche o sull'idoneità probatoria che una parte attribuisce alle circostanze dedotte.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente lamentarne la semplice insufficienza o il mancato apprezzamento di singoli elementi.
- Nel caso di contratti a progetto privi di un progetto specifico conforme ai requisiti di legge, il rapporto si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dall'ulteriore accertamento in fatto della subordinazione.
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