Cassazione Civile, Ordinanza n. 31201/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una precedente pronuncia che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto alla stabilizzazione e dalla successiva domanda con cui ella chiedeva: a) il riconoscimento dell'anzianità pregressa; b) il risarcimento del danno da tardiva stabilizzazione; c) la regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa. La Corte d'appello ha confermato il riconoscimento dell'anzianità pregressa, ma ha negato il risarcimento ritenendo legittima la sospensione della procedura di stabilizzazione, in ragione del divieto temporaneo di nuove assunzioni imposto per il settore sanitario campano. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2043, 2697 e 429 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che il danno da ritardo dovesse essere riconosciuto perché la precedente sentenza avrebbe già accertato l'illegittimità della condotta dell'azienda; 2) violazione degli artt. 2043, 2697 e 1218 c.c., sostenendo che il danno da ritardata stabilizzazione fosse configurabile e che gravasse sull'azienda la prova dell'assenza di colpa, senza necessità per la lavoratrice di provare il danno; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la compensazione delle spese per ritenuta mancanza di soccombenza reciproca e assenza di specifiche ragioni di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili, i primi due motivi perché il presupposto del danno da ritardo era l'esistenza di un diritto alla stabilizzazione che risultava escluso da un giudicato esterno sopravvenuto, formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti e relativo proprio alla domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato. In conseguenza di tale giudicato, non era configurabile alcun danno da ritardata stabilizzazione né rilevavano le questioni sull'onere della prova della colpa. Ha inoltre respinto il terzo motivo, osservando che la compensazione delle spese era giustificata dalla soccombenza reciproca, oltre che dalla complessità delle questioni e dai successivi interventi giurisprudenziali; ha anche richiamato il principio per cui, in caso di accoglimento parziale di domande articolate in più capi, il giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente come base della responsabilità aquiliana per il ritardo nella stabilizzazione; la Corte non lo applica perché esclude in radice l'esistenza del presupposto lesivo, ossia il diritto alla stabilizzazione e l'illegittimità della condotta datoriale.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene la questione non decisiva perché manca a monte la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
dedotto in ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione della lite.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale evocata a sostegno dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
evocato per omesso esame di fatto decisivo e carenza di motivazione, ma la censura è respinta.
richiamato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere un regime di responsabilità contrattuale; la Corte rileva la contraddittorietà della prospettazione e comunque l'irrilevanza del tema per mancanza del presupposto del danno.
richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte conferma la condanna alle spese della soccombenza.
applicato per ritenere legittima la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca e di ulteriore complessità della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 81 della l.r. n. 1 del 2008
base normativa del diritto alla stabilizzazione invocato in origine dalla lavoratrice.
norma richiamata per identificare il ricorso introduttivo del giudizio di merito e il precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
Direttiva 1999/70/CE
richiamata dalla Corte d'appello per il riconoscimento dell'anzianità pregressa in funzione del principio di non discriminazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, è rilevabile d'ufficio e impedisce di riesaminare il presupposto giuridico già definitivamente escluso in altro giudizio tra le stesse parti.
- Il risarcimento del danno da ritardata stabilizzazione presuppone l'accertamento definitivo del diritto alla stabilizzazione: se tale diritto è negato con giudicato, viene meno il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, la censura deve investire tutte le rationes; la persistenza anche di una sola giustificazione sufficiente comporta il rigetto del motivo.
- In presenza di soccombenza reciproca su domande distinte o su più capi della stessa domanda, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., senza che la parte vittoriosa su uno dei capi possa essere automaticamente considerata integralmente vittoriosa.
- Le questioni relative all'onere della prova della colpa o dell'inadempimento non sono decisive quando difetti a monte la prova del fatto costitutivo principale della domanda risarcitoria.
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