Cassazione Civile, Ordinanza n. 13423/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2015 nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese, con recupero di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L'atto è stato impugnato da un ex socio, che era stato anche amministratore unico e poi liquidatore della società. I giudici di merito hanno ritenuto illegittima la pretesa perché notificata a soggetto diverso dalla società estinta e hanno escluso la responsabilità del socio, affermando anche che l'Ufficio non avesse provato quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2945 c.c., sostenendo che la CTR abbia confuso titolarità del debito ed esigibilità e che, a seguito della cancellazione della società, i soci subentrino ex lege nei rapporti obbligatori, restando la misura dell'eventuale riparto solo un limite alla responsabilità; deduce inoltre che il socio aveva comunque ricevuto la restituzione del capitale conferito e che l'art. 2495 c.c. riguarda le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, non solo gli utili. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la stessa controparte aveva ammesso il rimborso della quota capitale e che tale circostanza doveva considerarsi provata, senza ulteriore onere probatorio a carico dell'Ufficio.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la causa alla luce dei principi sulla successione dei soci nei debiti della società estinta e sulla rilevanza, nel giudizio, del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte lo menziona nel contesto della censura, ma la ratio decisoria si fonda sul diverso quadro normativo della successione dei soci nella società estinta e sulla disciplina fiscale della notifica dell'accertamento.
art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
Per le cancellazioni avvenute dopo la sua entrata in vigore, la società sopravvive per cinque anni dalla cancellazione ai fini fiscali; entro tale periodo l'avviso va notificato al liquidatore, mentre dopo il quinquennio va notificato agli ex soci.
La Corte afferma che, per i soci di società estinta, l'eventuale riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra il limite massimo della responsabilità personale e, sul piano processuale, costituisce una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire, non alla legittimazione ad causam.
L'estinzione della società è equiparata, sul piano processuale, alla morte della persona fisica: i soci subentrano nella posizione processuale dell'ente come successori.
Se l'estinzione della società interviene in pendenza di giudizio, si determina un evento interruttivo con possibile prosecuzione o riassunzione da o nei confronti dei soci.
art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973
La responsabilità dei soci limitatamente responsabili viene fatta valere mediante apposito avviso di accertamento notificato direttamente ai soci.
Richiamato insieme all'art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973 come base per la notificazione dell'avviso ai soci.
Invocato nel secondo motivo per sostenere che un fatto ammesso dalla controparte dovesse ritenersi provato; il motivo è però assorbito.
Invocato nel secondo motivo sul riparto dell'onere probatorio relativo all'avvenuta riscossione di somme in sede di liquidazione; la Corte non esamina il motivo per assorbimento.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per dedurre rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza per falsa applicazione delle norme sulla prova.
Massime di principio
- Dopo l'estinzione di una società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci, che subentrano anche nella legittimazione processuale della società estinta.
- La responsabilità dei soci per i debiti sociali varia in base al tipo societario: per le società di capitali è limitata a quanto riscosso in sede di liquidazione, mentre per le società di persone può essere illimitata.
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento relativo a debiti di una società estinta deve essere notificato agli ex soci quando la società sia ormai cessata; se invece opera la sopravvivenza fiscale quinquennale prevista dalla legge, la notifica va indirizzata al soggetto che era legale rappresentante al momento della cancellazione.
- Il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per i soci limitatamente responsabili, non incide sulla legittimazione passiva ma costituisce una condizione dell'azione e limite massimo della pretesa, da allegare e provare nella fase di accertamento diretto ai soci.
- La prova della percezione di somme in liquidazione, quando la pretesa venga fatta valere con apposito avviso notificato direttamente ai soci, deve essere oggetto dell'accertamento tributario e non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell'atto originariamente emesso verso la società estinta.
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