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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18338/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un processo verbale di constatazione con cui venivano contestate a una banca operazioni ritenute imponibili ai fini IVA in relazione a un contratto di regolamento stipulato con una SGR. L’Ufficio recuperava l’IVA su due gruppi di prestazioni: da un lato, attività qualificate dall’Amministrazione come servizi di deposito/custodia di titoli, ritenute non esenti perché riconducibili alla banca depositaria di quote di OICR; dall’altro, prestazioni relative al personale del back office pagamenti, ritenute non espressamente previste dal contratto e quindi non meritevoli del regime di esenzione. La contribuente impugnava l’avviso sostenendo, in sintesi, che le attività svolte rientravano nei servizi di gestione individuale di portafoglio e che quelle del back office erano comunque accessorie ai servizi principali. In cassazione deduceva tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; 2) nullità per omesso esame, sotto forma di erroneo assorbimento, della questione relativa all’esenzione IVA del back office pagamenti; 3) violazione di legge per errata qualificazione delle prestazioni come servizi di custodia/deposito riferiti alla gestione collettiva del risparmio, anziché come servizi di gestione individuale del portafoglio soggetti a diverso trattamento fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza della CTR, pur sintetica, conteneva una motivazione effettiva e superava il minimo costituzionale; inoltre l’atecnico richiamo all’assorbimento non celava un vizio motivazionale, poiché la statuizione sulla natura delle prestazioni contrattuali comportava, per estensione, il rigetto anche delle ulteriori doglianze. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non rispettava i requisiti di specificità e localizzazione: la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente le clausole contrattuali asseritamente violate né dedotto in modo pertinente i canoni ermeneutici che assumeva disattesi. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 4), DPR n. 633/1972

    l’esenzione IVA invocata non si applica alle prestazioni che, in concreto, la Corte ritiene riconducibili a servizi di deposito/custodia non esenti nel contesto descritto

  • art. 7, comma 1 e 3, Direttiva n. 85/611/CEE

    richiamata per delimitare la disciplina dei servizi connessi agli OICR e distinguerli dalle prestazioni oggetto di causa

  • art. 13, parte B, lett. d), punto 6, Sesta Direttiva n. 77/388/CEE

    richiamata come norma europea di riferimento per il regime di esenzione IVA, ritenuto non estensibile alle prestazioni contestate

  • art. 1, commi 5 e 5-quinquies, D.lgs. n. 58/1998

    invocato dalla ricorrente per sostenere che le prestazioni integravano servizi di gestione individuale del risparmio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha escluso sia il vizio motivazionale sia la violazione di legge dedotti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di nullità della sentenza per carenza di motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il requisito motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 348-ter c.p.c.

    evocato per la preclusione al sindacato sul vizio di motivazione in presenza di doppia conforme, ratione temporis applicabile

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manchi in concreto l’apparato argomentativo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del minimo costituzionale.
  • L’atecnico uso del termine "assorbimento" non determina di per sé nullità della sentenza se dalla motivazione emerge chiaramente che la questione è stata rigettata per estensione logica insieme alla questione principale.
  • Chi censura in cassazione la qualificazione giuridica di prestazioni contrattuali deve trascrivere o comunque indicare con precisione le clausole rilevanti e i canoni ermeneutici asseritamente violati; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare la denuncia di motivazione apparente in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, poiché il controllo di legittimità resta limitato alla legalità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniAccertamento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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