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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29356/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel contesto di un procedimento per reati in materia di stupefacenti, all'imputato erano stati applicati gli arresti domiciliari e un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto sul profitto dei reati contestati e, in via per equivalente, fino alla concorrenza di euro 116.940,00. La difesa aveva chiesto la restituzione di euro 8.944,00 presenti su un conto corrente, deducendo che si trattava del saldo riferibile a ratei pensionistici e che, essendo stati già sequestrati numerosi beni e liquidità riconducibili al profitto illecito, il sequestro sul conto era residuale e la confisca per equivalente non sarebbe stata giustificata senza dimostrare l'infruttuosità della confisca diretta. Il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l'appello, disponendo la restituzione di euro 1.616,00, ritenendo applicabili anche alla confisca per equivalente i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. per somme di natura pensionistica. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i presupposti della confisca per equivalente richiedessero l'accertamento dell'impossibilità della confisca diretta e che, nella specie, tale impossibilità non fosse stata dimostrata; inoltre ha contestato l'applicazione dell'art. 545 c.p.c. al caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il Tribunale aveva infatti accertato che il sequestro originario aveva riguardato le uniche liquidità disponibili, quantificate come profitto del reato, e che la somma rivendicata derivava da ratei pensionistici. Su tale base aveva correttamente applicato i principi del diritto vivente che estendono i limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. anche al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e alla confisca per equivalente stessa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato quale base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come norma incriminatrice/di disciplina del sequestro e della confisca nel procedimento per stupefacenti

  • art. 240 c.p.

    richiamato quale fondamento del provvedimento ablativo disposto in primo grado sui beni già sequestrati

  • art. 545 c.p.c.

    ritenuto applicabile anche alla confisca per equivalente e al sequestro finalizzato alla confisca, per i limiti di impignorabilità delle somme aventi natura pensionistica

  • Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia

    invocata come precedente di legittimità per l'estensione dei limiti di impignorabilità alla confisca per equivalente e al sequestro finalizzato

  • Sez. 6, n. 35868 del 10/09/2024, Polato

    richiamata per affermare che tali limiti operano in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche in sede di adozione del sequestro preventivo a fini di confisca

  • Sez. 2, n. 33552 del 26/09/2025, Rosbino

    richiamata come precedente in cui, in presenza di prova della causale dei versamenti, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che non aveva valutato gli estratti conto prodotti dalla difesa

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare reale relativo a somme di denaro, i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. per stipendi, salari, indennità e pensioni si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro preventivo finalizzato a tale confisca.
  • La verifica dei limiti di impignorabilità delle somme aventi natura retributiva o pensionistica deve essere compiuta già nella fase del sequestro preventivo e non può essere rinviata alla fase esecutiva o a momenti successivi del procedimento.
  • Quando il giudice di merito accerta la causale dei versamenti e la difesa non si confronta specificamente con tale accertamento, il ricorso per cassazione che si limiti a una diversa ricostruzione della disponibilità delle somme è generico e quindi inammissibile.
  • In tema di confisca per equivalente, la contestazione che il sequestro diretto fosse stato infruttuoso o che altri beni fossero già stati ablati non è decisiva se il provvedimento impugnato si fonda sull'accertamento che le somme sequestrate costituivano le uniche liquidità nella disponibilità dell'indagato e che solo una quota di esse era impignorabile per la loro origine pensionistica.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioStupefacenti
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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