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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29713/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Ha proposto tre motivi: 1) vizio nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, invocando il tempo trascorso (fatti 2017-2018) e la natura dell'associazione diversa dall'art. 416-bis; 2) censura del rilievo attribuito alla posizione della ricorrente nel contesto associativo (anche per collegamenti con ambienti di matrice 'ndranghestica') e mancanza di motivazione sull'applicabilità del controllo previsto dall'art. 275, comma 3-bis c.p.p.; 3) contraddittorietà o manifesta illogicità delle ragioni che avrebbero indicato un pericolo di fuga incompatibile con la proposta di misura domiciliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi perché la ricorrente non ha effettuato un confronto critico con la presunzione di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari e non ha scalfito le concrete argomentazioni del giudice di merito che avevano valorizzato la consolidata intraneità della Pace nel contesto associativo e la sua personalità criminale. Il Tribunale di appello aveva fornito motivazioni puntuali, non manifestamente illogiche, e la valutazione di merito (tra cui il disvalore della condanna, il ruolo nella associazione, l'indifferenza del tempo trascorso rispetto al titolo genetico cautelare e l'osservato comportamento in esecuzione della misura) non è sindacabile in questa sede. Conseguentemente la Corte ha confermato il rigetto della sostituzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma in base alla quale sono stati puniti tre diversi fatti contestati alla ricorrente (illeciti in materia di stupefacenti), costituendo il titolo di reato considerato nel giudizio cautelare e rilevante ai fini della presunzione di necessità della misura custodiale

  • codice penale, art. 416-bis

    Richiamata in motivazione per distinguere la diversa natura dell'associazione contestata alla ricorrente e per spiegare che, pur non essendo stata imputata/condannata ai sensi dell'art. 416-bis, il giudice ha comunque valutato il contesto associativo nel quale la condotta era inserita

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis

    Norma citata dalla difesa come possibile strumento di controllo sulla misura cautelare domiciliare; la Corte rileva che la difesa non ha sviluppato argomentazioni adeguate sulla sua applicabilità, per cui il richiamo resta privo di supporto motivazionale

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma richiamata per le pronunce conseguenti all'inammissibilità del ricorso (esiti e statuizioni previste dall'articolo in caso di inammissibilità)

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Determinazione degli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, cui la Corte rinvia per l'esecuzione delle formalità previste

Massime di principio

  • La presunzione di legge relativa alla necessità delle esigenze cautelari connesse al titolo di reato può essere superata solo con argomentazioni specifiche e critiche che mettano in crisi quegli elementi fattuali che la giustificano; semplici affermazioni generiche o richiami al tempo trascorso raramente sono sufficienti
  • Le valutazioni prognostiche sulla personalità criminale e sul ruolo dell'imputato nell'associazione costituiscono giudizio di merito che il giudice dell'impugnazione non riesamina se la motivazione di primo grado e d'appello risulta logica, coerente e priva di manifeste incongruenze
  • Contestare la motivazione appellando a una lettura alternativa dei fatti senza fornire elementi nuovi o prove capaci di scalfire il convincimento motivato del giudice è inammissibile o destinato a essere rigettato
  • Se si invoca l'applicazione di specifici strumenti processuali (es. art. 275, comma 3-bis c.p.p.), la parte deve spiegare perché essi sono applicabili al caso concreto e addurre elementi di fatto e diritto a sostegno; la mera enunciazione non basta
  • Quando si censura la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione, la critica deve focalizzarsi sul nucleo essenziale del ragionamento impugnato e dimostrare inconsistenze manifeste, non su aspetti secondari o surrogati

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