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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29693/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico). Deduceva: (i) violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore prima dell'accertamento, con conseguente nullità e inutilizzabilità del verbale; (ii) contraddittorietà della motivazione perché il verbale avrebbe registrato che egli non si era rifiutato, mentre i verbalizzanti/testimoni dichiaravano il contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo spiegando che l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) non sussiste quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, posto che il rifiuto integra un reato istantaneo (art. 186, comma 7, cod. strada) perfezionatosi al momento della manifestazione di indisponibilità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la doppia conforme (condanna in primo grado e in appello) integra le motivazioni e la ricostruzione che i militari hanno rilevato il rifiuto iniziale, malgrado la successiva e ritardata disponibilità manifestata solo al momento della redazione del verbale. Conseguenze pratiche: resta confermata la condanna di merito (pena: 8 mesi di arresto e Euro 1.800 di ammenda; sanzione amministrativa accessoria: sospensione patente per 1 anno). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico costituisce reato istantaneo che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità; la successiva adesione tardiva non fa venir meno il reato già consumato.

  • art. 114 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    L'obbligo di informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore riguarda l'esecuzione dell'accertamento strumentale quando questo viene svolto: tale avviso non è dovuto se il soggetto ha rifiutato l'accertamento, perché la presenza del difensore è funzionale a garantire la correttezza dell'atto ripetibile che si compie solo se l'interessato acconsente.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    La locuzione "nel procedere al compimento degli atti" si riferisce al compimento dell'atto (es. misurazione mediante etilometro) al quale l'interessato ha acconsentito; il rifiuto costituisce una fase antecedente e autonomamente rilevante.

Massime di principio

  • Se il conducente rifiuta immediatamente l'alcoltest, il rifiuto va valutato come reato istantaneo e l'obbligo di avvertimento sulla facoltà di farsi assistere dal difensore non opera per quella fase.
  • Una successiva disponibilità tardiva ad eseguire l'accertamento non annulla il reato già formato al momento del rifiuto iniziale.
  • Nei casi di "doppia conforme" (condanna in primo grado e in appello) la motivazione complessiva va letta congiuntamente: le dichiarazioni dei testi e il verbale dei militari, se coerenti fra loro, rafforzano la ricostruzione dei fatti.
  • La presenza nel verbale di una dichiarazione che sembra smentire il rifiuto non esclude la possibilità che, per ore, il comportamento del conducente sia stato ostruzionistico; la prova documentale non è automaticamente incompatibile con l'atteggiamento descritto dagli operanti.
  • Per contestare efficacemente la rilevanza del rifiuto bisogna dimostrare specificamente che l'avviso previsto era dovuto e che la sua omissione ha pregiudicato un atto non ripetibile; mere contestazioni formali non sono sufficienti quando il rifiuto sia accertato e provato.

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