Cassazione Penale, Sentenza n. 29692/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP del 29/11/2024 con cui gli era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 1.500 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, con sospensione condizionale e sanzioni accessorie. Denuncia un vizio del consenso derivante da un errore incolpevole: originariamente era stata richiesta la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e il P.M. aveva espresso parere favorevole; in udienza tuttavia le parti riformularono l'accordo ritenendo che mancasse la disponibilità dell'ente convenzionato, e il GIP ratificò la nuova intesa. Successivamente il difensore trovò una email che attestava la disponibilità del Comune di Cavaion Veronese. Perciò il ricorrente sostiene che la riformulazione si è basata su un errore incolpevole che ha viziato la sua volontà e che, comunque, l'accordo originario non sarebbe stato modificabile, con conseguente nullità della sentenza che ha ratificato l'accordo modificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la modifica congiunta dell'accordo prima della ratifica giudiziale e conforme all'orientamento della giurisprudenza secondo cui le parti possono modificare o sostituire l'accordo fino alla pronuncia del giudice. Ha escluso che l'erronea convinzione interna del ricorrente circa la disponibilità dell'ente possa costituire vizio della volontà rilevabile in cassazione, richiamando il principio per cui solo la conclamata inesistenza o apparenza della volontà può determinare l'annullamento ex post. Ha inoltre osservato i requisiti formali di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen., che impongono l'indicazione specifica degli atti o delle circostanze determinanti il vizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Usata come base normativa per la decisione che ha applicato la pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai profili relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla difformità tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. Impone anche requisiti formali di specificazione degli atti o circostanze che avrebbero determinato un vizio della volontà.
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiamato per giustificare la possibilità di modificare congiuntamente l'accordo prima della ratifica, in modo da adattare la sanzione alla gravità del fatto e alla finalità rieducativa della pena.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della pena tra imputato e P.M. diviene vincolante e non può essere revocata unilateralmente dopo il consenso del pubblico ministero, ma le parti possono congiuntamente modificare l'accordo fino alla ratifica giudiziale.
- Un errore 'interno' o una convinzione erronea dell'imputato circa circostanze previste non costituiscono, di regola, motivo di annullamento in cassazione: solo la mancanza o l'apparenza della volontà sono rilevanti ex post.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, e richiede l'indicazione puntuale degli atti o delle circostanze che avrebbero determinato il vizio della volontà, a pena di inammissibilità.
- Se le parti concordano una modifica dell'accordo prima della ratifica, la modifica è legittima e la sentenza che la ratifica non è nulla per il solo fatto che successivamente emergano elementi contrari alla convinzione che aveva indotto la riformulazione.
- Il ricorrente che proponga un motivo manifestamente infondato rischia la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente la rilevabilità e la prova di eventuali vizi della volontà prima di proporre ricorso.
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