Cassazione Penale, Sentenza n. 29695/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva dichiarati responsabili di plurimi reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) per fatti commessi tra dicembre 2018 e agosto 2019. Le censure principali riguardano: la sufficienza e l'interpretazione delle intercettazioni e delle prove; il travisamento probatorio e la mancanza di riscontri oggettivi per alcune cessioni contestate; la qualificazione giuridica (richiesta del riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990); la mancata considerazione di attenuanti generiche e/o dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.; la contestazione di aggravanti (numero di persone ex art. 73 comma 6; eventuale aggravante per qualità/valore ex art. 80 comma 2 DPR 309/1990); il riconoscimento della recidiva e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto legittime e non manifestamente illogiche le valutazioni di merito sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri; ha confermato le condanne e le pene inflitte in primo e secondo grado per i diversi capi contestati (tra cui acquisti/importazioni di 25 kg e 45 kg di hashish per alcuni episodi, sequestro di 101,6 g per il capo relativo al carcere, e varie cessioni accertate). La Corte ha confermato il diniego della lieve entità, ha ritenuto applicabile l'aggravante del numero di persone ex art. 73 comma 6 per il capo relativo al carcere e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva per i soggetti che avevano precedenti, non ravvisando vizi nel calcolo e nella sommatoria delle aggravanti e degli aumenti di pena.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (comma 5 e comma 6)
art. 73, comma 5 e comma 6 d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha ribadito che la valutazione della lieve entità ex comma 5 è complessiva e non ancorabile solo alla quantità; occorre valutare anche rete organizzativa, modalità, ripetizione e impatto sul mercato. Il comma 6 (aumento se tre o più persone) è applicabile quando più soggetti concorrono nell'attività illecita, aggravandone l'offensività.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 2
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha ricordato che l'aggravante collegata alla qualità/valore della sostanza richiede elementi probatori specifici (es. esame tossicologico) e che l'assenza di tali riscontri può impedire l'applicazione dell'aggravante; tuttavia ciò non esclude la valutazione complessiva che conduca alla condanna se sussistono altri indizi probatori solidi.
codice penale, art. 110
L'attribuzione di concorso di persone nelle fattispecie è stata confermata sulla base di elementi che hanno dimostrato la cooperazione e la partecipazione di più soggetti nelle varie fasi dell'attività illecita.
codice penale, art. 62-bis
Le attenuanti generiche sono valutazione di merito e possono essere negate se il giudice ritiene preponderanti elementi negativi della personalità o della gravitaà e modalità del reato; la decisione di merito è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
codice penale, art. 62, n. 4
L'attenuante per lucro/tenuità (Sezioni Unite interpretazione) richiede verifica puntuale: il vantaggio patrimoniale perseguito o conseguito deve essere sproporzionato rispetto all'offesa concretamente accertata; il giudice di merito deve motivare adeguatamente la valutazione.
codice penale, art. 63
L'art. 63 disciplina gli effetti e la comparazione delle circostanze: la Corte ha ritenuto legittima la sommatoria di aumenti non a effetto speciale e la comparazione delle aggravanti secondo le regole di legge.
codice penale, art. 133
I criteri per la determinazione della pena sono di merito e il giudice può basarsi sugli elementi dell'art. 133; la Cassazione controlla solo la presenza di motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Le intercettazioni e la valutazione del loro contenuto sono materia di fatto e il loro apprezzamento è riservato al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La qualificazione della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di quantità, modalità, ripetizione, rete organizzativa e impatto sull'attività criminosa; non è sufficiente il dato quantitativo isolato.
- La presenza di più soggetti concorrenti nell'attività illecito giustifica l'applicazione dell'aggravante del numero di persone (art. 73 comma 6) quando emerge concreta cooperazione e aumento dell'offensività.
- Il mancato svolgimento di accertamenti tecnici (es. esami tossicologici) può rendere incerta l'applicazione di aggravanti legate alla qualità/valore della sostanza, ma non impedisce la condanna se il quadro probatorio complessivo è solido.
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e di circostanze come la recidiva è rimesso al giudice di merito: la Cassazione verifica soltanto la correttezza logico-giuridica e la motivazione non contraddittoria.
- Le questioni che sollecitano una diversa lettura degli elementi di fatto ("richieste di rivalutazione della prova") sono, in linea di massima, inammissibili in Cassazione se non accompagnate da profili di manifesta illogicità o violazioni di legge evidenti.
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