Cassazione Civile, Ordinanza n. 07614/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a crediti tributari per IVA, sanzioni e interessi riferiti agli anni d'imposta 1987, 1988 e 1989. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo prescritta la pretesa tributaria e mancante la prova di atti interruttivi notificati. In appello, invece, la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo non maturata la prescrizione sulla base della regolare notificazione delle cartelle, del periodo di sospensione introdotto dalla l. n. 147 del 2013, della notifica nel dicembre 2004 di una cartella e della notifica dell'avviso ipotecario il 29.11.2014 entro il termine decennale, oltre alla già avvenuta riduzione dell'ipoteca per la parte prescritta. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 20 d.lgs. n. 472 del 1997 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse errato nel calcolo della prescrizione, senza distinguere tra tributi, sanzioni e interessi e senza considerare i diversi intervalli temporali tra anni d'imposta e notifiche; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente o mancante, poiché la CTR avrebbe aderito al computo del concessionario senza esaminare le contestazioni della contribuente e senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente l'appello dell'agente della riscossione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, è nulla la sentenza della CTR che si limiti a una motivazione per relationem o a una mera adesione alla decisione impugnata senza dare conto delle censure dell'appellante e delle ragioni del loro rigetto, perché altrimenti non è possibile individuare il thema decidendum e il percorso logico seguito dal giudice. L'esame del primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria, in relazione al computo del termine applicabile ai crediti oggetto di riscossione
richiamato dalla ricorrente come disciplina della prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali e per i crediti accessori
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione mediante cartella e termini connessi
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della riscossione e della prescrizione delle sanzioni tributarie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge per il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato come omesso esame di un fatto decisivo nel primo motivo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza impugnata
richiamato per censurare la motivazione apparente o mancante
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla Corte quale parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria d'appello
richiamato dalla Corte in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando non affronta le censure mosse alla decisione di primo grado e si limita a un richiamo adesivo o per relationem alla pronuncia impugnata senza esplicitare le ragioni della propria decisione.
- La motivazione deve consentire di individuare il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una mera adesione al contenuto dell'appello o della sentenza gravata, senza confronto con le controdeduzioni della parte appellata, integra motivazione apparente.
- Quando un motivo di ricorso denuncia un vizio di motivazione che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame della causa, l'esame degli ulteriori motivi resta assorbito.
- Nel giudizio di legittimità la violazione dell'obbligo motivazionale nelle sentenze tributarie è valutata alla luce delle norme speciali del processo tributario e dei principi codicistici sulla motivazione delle sentenze.
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