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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25272/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per Irpef, addizionale comunale e regionale, Iva e oneri accessori relativi all'anno 2012, emessa perché la contribuente era ritenuta decaduta dai benefici di un precedente accertamento con adesione. Nei giudizi di merito la contribuente aveva contestato la validità dell'accordo di adesione sostenendo che la procura speciale rilasciata al professionista non lo autorizzasse a sottoscriverlo e che, comunque, mancassero i requisiti formali richiesti per la rappresentanza presso gli uffici finanziari. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo valida la procura e legittima la cartella, anche quanto alle sanzioni, osservando inoltre che non emergesse la buona fede della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa o apparente motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché la procura fosse idonea alla sottoscrizione dell'atto di adesione e perché fosse esclusa la sua buona fede; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 7 l. 218/1997, assumendo l'invalidità della procura speciale perché priva del riferimento specifico al procedimento di adesione e della firma autenticata, nonché perché non risultava che il delegato appartenesse a categorie abilitate ad autenticare la sottoscrizione ai sensi dell'art. 63 d.P.R. 600/1973. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della CTR superava la soglia del minimo costituzionale ed era chiaramente intellegibile quanto alla validità della procura e alla valutazione di fatto sulla mancata buona fede. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva verificato un profilo decisivo: la sussistenza della firma autenticata sulla procura, oppure l'appartenenza del delegato a una delle categorie per le quali l'autenticazione può essere effettuata dal rappresentante stesso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo motivo nei limiti della censura relativa alla mancanza di verifica della firma autenticata o della qualità soggettiva del delegato abilitato ad autenticare. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla stessa Corte regionale, in diversa composizione, perché riesamini la questione della validità della procura speciale secondo l'art. 63 d.P.R. 600/1973 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante dedotto nel primo motivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non fosse nulla per motivazione apparente, perché la ratio decidendi era comprensibile e controllabile.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale di intellegibilità e non può essere meramente apparente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta del relatore e la gestione del contraddittorio in camera di consiglio.

  • art. 7 legge n. 218/1997

    È richiamato dalla ricorrente quale base normativa della validità della procura speciale; la Corte esamina la censura nei limiti in cui si collega ai requisiti della rappresentanza presso gli uffici finanziari.

  • art. 63 d.P.R. n. 600/1973

    "La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata"; "Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali ... è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione"

    La Corte afferma che, per la rappresentanza presso gli uffici finanziari, occorre verificare la presenza dell'autentica della firma oppure, in alternativa, che il delegato rientri tra i soggetti per i quali la norma consente l'autenticazione da parte del rappresentante stesso.

  • art. 63 d.P.R. n. 600/1973, commi 1 e 2

    Viene applicato per stabilire i requisiti formali della procura speciale e della facoltà di autenticazione del rappresentante.

  • art. 7 della legge 212/00

    La CTR lo richiama per errore materiale; la Corte precisa che il riferimento corretto era alla legge n. 218/97.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito non consenta di individuare la ratio decidendi o di controllarne il percorso logico-giuridico; non basta che la motivazione sia sintetica o espressa in forma non analitica.
  • In materia di rappresentanza davanti agli uffici finanziari, la validità della procura speciale va verificata anche sotto il profilo formale: è necessaria la firma autenticata, salvo i casi in cui la legge consente l'autenticazione da parte del rappresentante stesso.
  • La valutazione sulla idoneità della procura a riferirsi a un determinato procedimento deve fondarsi sul contenuto concreto dell'atto e sugli elementi che ne delimitano l'oggetto, ma il giudice di merito deve comunque accertare il rispetto dei requisiti legali richiesti per la sottoscrizione dell'atto da parte del procuratore.
  • La buona fede del contribuente, ai fini dell'incidenza sulle conseguenze sanzionatorie o sulla legittimità della pretesa, è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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