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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per responsabilità professionale sostenendo che il difensore, incaricato in relazione a un giudizio di revocazione volto a ottenere il riconoscimento della simulazione assoluta di una donazione, avesse omesso di rinnovare entro il termine ventennale l’annotazione/tavola della domanda giudiziale. Secondo la loro prospettazione, tale omissione aveva consentito a un terzo acquirente di eccepire l’inefficacia della formalità e di ottenere la cancellazione dell’intavolazione, con conseguente pregiudizio patrimoniale. In cassazione lamentavano: 1) violazione degli artt. 323, 326 c.p.c. e 2668-bis c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la possibilità di rinnovare l’annotazione e, di riflesso, la stessa esperibilità della revocazione; 2) violazione degli artt. 1325, 1424 e 1362 c.c., sostenendo che la procura conferita al legale comprendesse anche l’attività di rinnovo della trascrizione/tavola; 3) violazione degli artt. 1708 e 1710 c.c. e dell’art. 40 del codice deontologico forense, deducendo che il mandato al difensore implicasse gli atti necessari e comunque un obbligo informativo di avviso alla parte sulla necessità del rinnovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi e fosse comunque infondato, perché, una volta passata in giudicato la sentenza che aveva respinto la domanda di simulazione, la trascrizione della domanda aveva già perso efficacia e avrebbe dovuto essere cancellata; pertanto non era configurabile un obbligo del difensore di rinnovarla ai sensi dell’art. 2668-bis c.c., né un danno causalmente ricollegabile alla sua omissione. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, mancata trascrizione della procura e, nel terzo, anche perché volti a ottenere un riesame del merito e per novità della questione deontologica. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria e condannato i ricorrenti alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai mezzi di impugnazione e alla revocazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 2668-bis c.c.

    La Corte ha affermato che l’inefficacia per mancata rinnovazione opera solo se la causa che ha dato origine alla trascrizione sia ancora pendente; se la domanda è già stata definitivamente respinta o il processo si è estinto, la trascrizione perde efficacia ipso iure e va cancellata.

  • art. 2668 c.c.

    È stata letta in raccordo con l’art. 2668-bis c.c.: prevede la cancellazione della trascrizione quando la domanda che l’ha originata è stata respinta con sentenza passata in giudicato o il processo si è estinto.

  • art. 395 c.p.c.

    È stato osservato che la pendenza di una revocazione per alcuni motivi non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell’art. 324 c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la nozione di giudicato, precisando che la sentenza è passata in giudicato quando non è più soggetta ad appello, ricorso per cassazione e ad alcune revocazioni.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’interpretazione del mandato/procura, senza accoglimento.

  • art. 1424 c.c.

    Invocato dai ricorrenti quale principio di conservazione degli atti, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per interpretare la procura secondo la comune intenzione delle parti; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha ribadito l’onere di autosufficienza del ricorso, che impone la trascrizione e specifica indicazione degli atti su cui la censura si fonda.

  • art. 1708 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che il mandato comprendesse gli atti necessari al suo compimento, ma la censura è stata respinta/inammissibile.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare un dovere di diligenza professionale e di informazione del cliente.

  • art. 40 del codice deontologico forense

    La censura fondata su tale norma è stata considerata nuova in appello e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 3 L. n. 247 del 2012

    Richiamato quale base del rinvio al codice deontologico forense.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La trascrizione di una domanda giudiziale perde efficacia ipso iure quando il giudizio si conclude con sentenza passata in giudicato di rigetto della domanda o con estinzione del processo; in tale ipotesi non opera la disciplina della mera mancata rinnovazione ventennale, ma semmai la cancellazione della formalità.
  • L’art. 2668-bis c.c. trova applicazione solo quando il processo che ha dato origine alla trascrizione sia ancora pendente: se manca più il titolo sostanziale/processuale della formalità, non può configurarsi un obbligo di rinnovazione utile.
  • In sede di responsabilità professionale dell’avvocato, il danno non è risarcibile quando difetti il nesso eziologico tra la condotta contestata e il pregiudizio, specie se l’atto che si assume omesso non sarebbe comunque stato idoneo a produrre l’effetto invocato.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza fondata su un documento o su una procura deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: il testo rilevante va trascritto o puntualmente individuato, indicando dove il documento si trovi nel fascicolo e se sia stato prodotto in sede di legittimità.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito della controversia: le censure devono misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti o degli atti.
  • Una questione nuova, che richieda accertamenti di fatto e non risulti dedotta nei gradi di merito, è inammissibile in cassazione se il ricorrente non allega e documenta specificamente di averla già prospettata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveCompravendita immobiliare
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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