Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un invito al pagamento emesso da un consorzio di bonifica per contributi consortili relativi all'anno 2012. I giudici di merito avevano annullato l'atto perché ritenuto carente di motivazione: mancavano riferimenti normativi e l'indicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, in particolare del piano di classifica e degli atti relativi al perimetro di contribuenza. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che il sollecito di pagamento fosse un atto meramente riassuntivo e non un vero atto impositivo, che gli atti generali presupposti fossero pubblici e conoscibili, e che il contribuente avesse comunque potuto difendersi; (2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'avviso/sollecito non fosse soggetto a notifica obbligatoria e che la motivazione dovesse ricavarsi da legge regionale, piano di classifica e altri atti pubblici, senza pregiudizio per il contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la prima censura e assorbita la seconda. Ha affermato che anche i solleciti di pagamento dei contributi consortili, quando esprimono una specifica pretesa tributaria, sono atti impugnabili e devono essere motivati in modo completo, anche per relationem, ma con indicazione degli estremi degli atti presupposti. Nel caso concreto, l'invito al pagamento riportava solo dati catastali e oneri irrigui, senza richiamare la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza o il piano di classifica, con conseguente difetto di motivazione. Nonostante ciò, il dispositivo finale ha rigettato il ricorso del consorzio e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione..."
Gli atti impositivi devono essere specifici, comprensibili e idonei a consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente; la motivazione non può essere integrata ex post in giudizio.
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma va inteso in senso estensivo per ricomprendere anche gli atti atipici che manifestino una specifica pretesa tributaria con concreta motivazione fattuale e giuridica.
La ricezione di un atto che esponga una pretesa tributaria definita fa sorgere l'interesse ad agire del contribuente per ottenere un accertamento giurisdizionale sulla legittimità della pretesa.
art. 24 Cost.
È richiamato come fondamento costituzionale della tutela del contribuente e dell'impugnabilità degli atti impositivi atipici.
art. 53 Cost.
È richiamato come fondamento costituzionale della tutela del contribuente in materia tributaria.
art. 97 Cost.
È richiamato come fondamento del buon andamento della pubblica amministrazione, che impone una sollecita e chiara manifestazione della pretesa tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In materia tributaria, qualunque atto dell'ente impositore che comunichi al contribuente una specifica pretesa fiscale è impugnabile, anche se non rientra tra quelli espressamente elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, purché sia sostanzialmente riconducibile a una pretesa ormai determinata.
- L'atto impositivo, anche se atipico o denominato come invito, sollecito o avviso di pagamento, deve contenere una motivazione sufficiente a indicare presupposti di fatto, ragioni giuridiche e criteri di quantificazione del dovuto; la difesa svolta dal contribuente in giudizio non sana la carenza originaria di motivazione.
- La motivazione può essere resa per relationem ad atti presupposti, ma questi devono essere specificamente indicati negli estremi essenziali, compresi quelli di pubblicazione o notifica, così da consentire al contribuente la loro conoscenza o conoscibilità.
- Se il primo atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria è carente di motivazione o non richiama gli atti presupposti necessari a comprendere il criterio di imposizione, il vizio non può essere neutralizzato dalla produzione documentale successiva in giudizio.
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