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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19354/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso dovuto a un consulente tecnico nominato dal pubblico ministero in un procedimento penale, incaricato di svolgere attività di analisi e valutazione di una compagnia aerea, dei suoi bilanci, del patrimonio, dei rapporti amministrativi con ENAC e delle operazioni con entità correlate. La Procura della Repubblica aveva liquidato complessivamente euro 92.000,00 distinguendo le varie attività in base a diverse voci del D.M. 30 maggio 2002. Il Tribunale di Venezia, decidendo sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, aveva respinto l’opposizione, ritenendo che non potessero essere remunerate più volte con la stessa voce tariffaria attività sostanzialmente unitarie o comunque già ricomprese nell’incarico, confermando inoltre il criterio di calcolo su base annua per una delle voci. In cassazione il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale; nella successiva memoria ha però dedotto in via pregiudiziale la nullità del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., assumendo il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero e degli eventuali indagati/imputati del procedimento penale, indicati come individuabili in concreto.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla liquidazione del compenso, perché ha ritenuto preliminare e dirimente il vizio di contraddittorio. Ha affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario e al Ministero della giustizia, anche le parti del procedimento penale, compreso il pubblico ministero; se la fase investigativa è ancora coperta da segreto, l’opposizione non può essere utilmente proposta finché il segreto non cessi e occorre notificare il ricorso anche agli indagati o imputati. Poiché nel caso concreto risultava l’omessa partecipazione di una parte necessaria, la Corte ha dichiarato la nullità dell’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda prima all’integrazione del contraddittorio e poi anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    è il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare del magistrato; la sua valida proposizione richiede il rispetto del contraddittorio con tutte le parti necessarie

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    indicato come base del decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare nel procedimento penale

  • art. 73 disp. att. c.p.p.

    richiamato come norma di disciplina della liquidazione del compenso del consulente/perito nel procedimento penale

  • art. 102 c.p.c.

    la mancanza di integrità del contraddittorio comporta nullità del procedimento e del provvedimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la questione del contraddittorio è stata dedotta dal ricorrente con memoria in vista della decisione in camera di consiglio

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    richiamato nel contesto delle modalità di notificazione del ricorso e del decreto di comparizione nel giudizio di opposizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliare nominato nel procedimento penale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti portatori di una posizione sostanziale nel rapporto processuale, inclusi il pubblico ministero e le altre parti del procedimento penale.
  • La mancata notificazione del ricorso e del decreto di comparizione a una parte necessaria determina la nullità dell’intero procedimento e della decisione resa all’esito di esso, nullità rilevabile anche d’ufficio in cassazione.
  • Se il procedimento penale è ancora coperto da segreto, l’opposizione al decreto di liquidazione non è utilmente proponibile fino alla cessazione del segreto, poiché solo allora è possibile individuare e notificare il ricorso anche agli indagati o imputati.
  • Quando sia accertata la mancanza di integrità del contraddittorio, la Cassazione deve cassare il provvedimento impugnato e rinviare al giudice di merito affinché provveda prima all’integrazione del contraddittorio e poi alla nuova decisione anche sulle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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