Sentenza del 20/05/2016 n. 10489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) per i passaggi di proprietà effettuati nel 2003. Ha sostenuto, da un lato, che l'accertamento fosse decaduto per il decorso del termine triennale e, dall'altro, di avere diritto all'esenzione prevista per i rivenditori di veicoli usati, in ragione dell'attività esercitata. La società contestava inoltre che la comunicazione preventiva richiesta per il commercio di cose usate fosse necessaria o potesse impedire l'esenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento degli enti locali, anche ai rapporti tributari pendenti, escludendo che il termine triennale riguardasse l'accertamento dell'imposta ordinaria. Nel merito, ha stabilito che l'esenzione dall'I.P.T. per la cessione di veicoli usati richiedeva il previo adempimento della specifica comunicazione al Comune. Poiché tale comunicazione era stata effettuata soltanto il 5 giugno 2007, l'esenzione poteva operare solo da tale data e non per l'anno 2003. La società è stata condannata a rimborsare alla Provincia di Verona le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56, commi 4 e 6
Il termine triennale previsto dalla norma riguarda l'imposta suppletiva e i rimborsi, non l'accertamento dell'imposta ordinaria. Il comma 6 prevede l'esenzione dall'I.P.T. per chi effettua la cessione di mezzi di trasporto usati, subordinatamente al rispetto dei requisiti richiesti.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
Il comma 161 stabilisce, per gli enti locali, il termine quinquennale per notificare gli avvisi di accertamento e rettifica relativi ai tributi di propria competenza. Il comma 171 estende tale disciplina anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
R.D. n. 773 del 1931, artt. 115, 126 e 128
La licenza per l'attività di agenzia d'affari ai sensi dell'art. 115 non sostituisce la specifica comunicazione preventiva richiesta per il commercio di cose usate dagli artt. 126 e 128. Quest'ultima formalità è stata ritenuta necessaria per beneficiare dell'esenzione dall'I.P.T.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 1
Il ricorso per Cassazione è procedibile se depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione; nel caso concreto il deposito è stato considerato tempestivo.
Massime di principio
- Il termine triennale previsto per specifiche ipotesi di imposta suppletiva o rimborso non può essere automaticamente applicato agli avvisi di accertamento dell'imposta ordinaria.
- Le norme che introducono o precisano termini di accertamento degli enti locali possono applicarsi anche ai rapporti tributari ancora pendenti, se la disposizione lo prevede espressamente.
- Per ottenere un'esenzione tributaria non è sufficiente dimostrare di svolgere materialmente l'attività agevolata: devono essere rispettati anche gli adempimenti amministrativi e formali richiesti dalla legge.
- Una licenza amministrativa relativa a un'attività affine non sostituisce necessariamente la comunicazione o autorizzazione specificamente prevista per l'attività che costituisce presupposto dell'agevolazione.
- In caso di comunicazione preventiva effettuata tardivamente, l'esenzione opera, di regola, dal momento in cui l'adempimento è stato correttamente eseguito e non retroattivamente per periodi precedenti.
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