Sentenza del 20/05/2016 n. 10468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la fattura TIA di Lire 8.385,65, a saldo degli anni 2002-2005. La conceria sosteneva che la tariffa non fosse dovuta per le aree produttive in cui si formavano rifiuti speciali non assimilati né assimilabili agli urbani, smaltiti autonomamente, e chiedeva di assoggettare soltanto uffici e servizi igienici. Aveva documentato superfici e produzione dei rifiuti mediante modelli MUD. Deduceva inoltre che nel 2002 il regolamento comunale TIA non fosse ancora vigente e contestava la motivazione e la valutazione delle prove della CTR, nonché l’applicazione delle norme sulla TIA e dei regolamenti comunali. La concessionaria sosteneva invece la legittimità della fattura, l’applicabilità delle riduzioni regolamentari e l’inoppugnabilità della fattura.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente per la parte fondata sulla violazione di legge, cassato la sentenza della CTR Toscana n. 51/09/09, depositata l’8 maggio 2009, e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della conceria contro la fattura. Ha stabilito che le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati non sono soggette alla parte variabile della TIA; la CTR aveva accertato tale produzione, ma aveva erroneamente ritenuto dovuta la tariffa. La richiesta della concessionaria, formulata nel controricorso, di cassare la decisione sulla proponibilità del ricorso contro la fattura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta con ricorso incidentale. Non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti. Spese di ogni fase e grado integralmente compensate, in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
soltanto dovesse incombere all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile
Il contribuente deve indicare e delimitare le superfici in cui si producono ordinariamente rifiuti speciali, così da consentirne l’esclusione dalla superficie imponibile.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3
Cosicchè l'impugnata sentenza, che pur ha accertato che nelle superfici in discussione la contribuente produceva "rifiuti speciali, ancorchè non assimilabili", ha erroneamente statuito atteso che per le ridette superfici la contribuente non era invece tenuta a versare la parte variabile della TIA
La parte variabile della TIA non è dovuta per le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; la disciplina della TIA, secondo la Corte, presuppone l’assoggettamento dei soli rifiuti urbani e contempla una riduzione per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14
Cosicchè l'impugnata sentenza, che pur ha accertato che nelle superfici in discussione la contribuente produceva "rifiuti speciali, ancorchè non assimilabili", ha erroneamente statuito atteso che per le ridette superfici la contribuente non era invece tenuta a versare la parte variabile della TIA
La Corte richiama l’art. 14 insieme all’art. 49, comma 3, per fondare l’assoggettamento alla TIA dei rifiuti urbani e l’esclusione della parte variabile per le superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Sono le disposizioni indicate per le censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte accoglie il ricorso nella parte in cui denuncia la violazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 2697
La norma sull’onere della prova è invocata dalla contribuente; il principio applicato richiede che l’impresa fornisca i dati che individuano e delimitano le aree produttive di rifiuti speciali.
Codice di procedura civile, art. 116
La contribuente ne denunciava la violazione per l’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie; la decisione accoglie il ricorso sulla distinta e assorbente questione di violazione di legge.
La norma sulle presunzioni è richiamata dalla contribuente per contestare l’inferenza della CTR circa la natura e la quantità dei rifiuti; la Corte fonda l’accoglimento sulla regola sostanziale relativa all’esclusione dalla parte variabile della TIA.
Codice di procedura civile, disciplina del ricorso incidentale
La richiesta della concessionaria di cassare una statuizione della CTR non può essere esaminata se formulata nel controricorso senza rispettare le forme del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Per ottenere l’esclusione dalla tariffa delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’impresa deve fornire elementi che ne dimostrino esistenza e delimitazione; documentazione come i modelli MUD può rilevare, ma deve consentire di individuare le aree interessate.
- Le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani non sono soggette alla parte variabile della TIA. La conclusione riguarda le aree interessate, non comporta automaticamente l’esenzione dell’intero immobile o dell’attività.
- Per i rifiuti assimilati agli urbani avviati autonomamente al recupero, il testo riconosce un diritto a una riduzione proporzionale, da dimostrare secondo la disciplina applicabile; non equipara tale ipotesi all’esclusione prevista per i rifiuti speciali non assimilabili.
- Una domanda volta a modificare una statuizione sfavorevole contenuta nella sentenza impugnata deve essere proposta con ricorso incidentale nelle forme previste: non è sufficiente inserirla nel controricorso.
- La Cassazione può decidere direttamente nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha accolto il ricorso originario del contribuente senza rinvio.
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