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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10463 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.S. ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 4/14/09 della CTR della Sicilia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato il diniego delle istanze di rimborso IRAP per gli anni 1999-2002. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e delle regole di valutazione delle prove, sostenendo che la motivazione della CTR fosse apparente e generica e non esaminasse adeguatamente gli elementi offerti dalle parti. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione del presupposto dell’autonoma organizzazione e denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria: secondo il contribuente, i beni strumentali necessari alla professione medica e spese pari a circa il 5% dei compensi non erano sufficienti a integrare tale presupposto. La CTR aveva invece valorizzato beni strumentali, quote di ammortamento, canoni di leasing, consumi e altre spese documentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso senza decidere nel merito se gli elementi indicati integrassero un’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Le censure di violazione di legge di entrambi i motivi sono state dichiarate inammissibili perché i quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. erano generici, astratti e non collegati in modo specifico alla ratio decidendi. Anche il vizio di motivazione del secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mancava una chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni di insufficienza della motivazione e della sua decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La censura di vizio di motivazione enunciata nell'epigrafe del secondo motivo è anch' essa inammissibile in quanto totalmente carente dell'illustrazione richiesta dall'ultima parte dell'art. 366 bis c.p.c., la quale (secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità), pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, nonchè nella esposizione delle ragioni della "decisività" del suddetto fatto.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il motivo di vizio della motivazione doveva esporre con chiarezza il fatto controverso o le ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà, indicando anche perché quel fatto fosse decisivo. La Corte ha inoltre ritenuto inadeguati i quesiti di diritto formulati come richieste astratte, non specificamente rapportate alla decisione impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito la violazione: la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per l’inadeguata formulazione del quesito di diritto.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Le norme sulla valutazione delle prove sono state richiamate dal ricorrente, ma la Corte non ha stabilito se fossero state violate, dichiarando inammissibile la censura per la genericità del quesito.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e seguenti

    Il contribuente ha invocato queste disposizioni per contestare che i beni strumentali e le spese inerenti alla propria attività medica integrassero il presupposto dell’autonoma organizzazione. La Corte non ha deciso la questione sostanziale, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è menzionata per indicare il deposito della memoria illustrativa del ricorrente; la sentenza non formula un principio interpretativo né decide una specifica questione relativa a tale norma.

Massime di principio

  • Nel regime processuale in cui è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., un quesito di diritto deve identificare l’errore attribuito alla sentenza e la regola giuridica da applicare al caso concreto; una domanda astratta o generica può rendere inammissibile la censura.
  • Per denunciare un vizio di motivazione occorre indicare il fatto controverso o la specifica lacuna o contraddizione della motivazione, spiegando perché sia decisiva. Il semplice dissenso dalle conclusioni del giudice non è sufficiente.
  • Una pronuncia di inammissibilità per difetti di formulazione dei motivi non costituisce una decisione sul merito della questione sostanziale. In questo caso, la Cassazione non ha stabilito quando i beni e le spese di un medico integrino l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

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