Sentenza del 20/05/2016 n. 10469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre fatture con cui Publiambiente aveva richiesto alla Conceria Alba € 20.393,45 a saldo della TIA per gli anni 2002-2005. La società chiedeva di non assoggettare a tariffa le superfici in cui si producevano rifiuti speciali non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani, smaltiti autonomamente, richiamando anche le autocertificazioni MUD. Sosteneva inoltre che nel 2002 il regolamento comunale TIA non fosse ancora vigente e contestava la valutazione delle prove e l'applicazione delle presunzioni da parte della CTR. Publiambiente eccepiva anche l'inammissibilità dell'impugnazione delle fatture.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso della Conceria Alba limitatamente alla censura di violazione di legge: la regola sull'esclusione delle superfici in cui si producono normalmente rifiuti speciali si applica anche alla TIA, che ha natura tributaria analoga alla TARSU. Poiché la CTR aveva accertato la produzione di rifiuti speciali nelle superfici contestate, la società non doveva la parte variabile della TIA per tali aree. Le ulteriori censure non sono state esaminate autonomamente. La richiesta di Publiambiente di cassare la decisione sull'ammissibilità del ricorso originario è stata dichiarata inammissibile perché non proposta con ricorso incidentale nelle forme prescritte. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza della CTR Toscana e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Spese di ogni fase e grado integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 3 e 14
Cosicchè l'impugnata sentenza, che pur ha accertato che nelle superfici in discussione la contribuente produceva "rifiuti speciali, ancorchè non assimilabili", ha erroneamente statuito atteso che per le ridette superfici la contribuente non era invece tenuta a versare la parte variabile della TIA.
La tariffa riguarda i rifiuti urbani; per le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati né assimilabili non è dovuta la componente variabile della TIA. Per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero opera invece il meccanismo di riduzione previsto dalla norma.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
In tema di TARSU questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, - secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali" - che soltanto dovesse incombere all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.
L'esclusione delle superfici in cui si formano normalmente rifiuti speciali presuppone che il contribuente fornisca al Comune i dati necessari a identificare e delimitare le aree interessate. La Corte ritiene questa regola applicabile anche alla TIA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La Corte ha accolto il ricorso nella parte in cui denunciava violazione di legge, riconoscendo l'erronea applicazione della disciplina della TIA alle superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
Codice di procedura civile, art. 366 e seguenti, in tema di ricorso incidentale
Ma quella che nella sostanza è un'impugnazione della sentenza della CTR, deve essere dichiarata inammissibile per non essere stata proposta nel rispetto delle forme del ricorso incidentale.
La parte che intende contestare una statuizione della sentenza impugnata deve farlo mediante ricorso incidentale nelle forme processuali previste; una richiesta formulata soltanto nel controricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Nelle controversie TIA, le superfici in cui si producono normalmente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani non sono assoggettate alla componente variabile della tariffa, se la produzione e la delimitazione delle aree risultano adeguatamente documentate.
- Il contribuente che invoca l'esclusione di determinate aree deve fornire all'amministrazione elementi idonei a dimostrarne esistenza, delimitazione e destinazione alla produzione di rifiuti speciali; dichiarazioni e documentazione ambientale possono essere rilevanti per tale prova.
- La sola produzione di rifiuti speciali non basta a escludere ogni componente della tariffa: la decisione afferma specificamente la non debenza della parte variabile per le superfici interessate, mentre la controversia distingueva tale componente da quella fissa relativa ai servizi generali.
- Chi vuole impugnare una statuizione della sentenza a proprio sfavore deve proporre ricorso incidentale secondo le forme prescritte: la relativa contestazione non può essere introdotta informalmente nel controricorso.
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