Sentenza del 20/05/2016 n. 10465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata per il 2002 e il 2003 su un immobile di proprietà censito in categoria catastale D/1, adibito alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Il Comune aveva negato il rimborso. Dopo l'accoglimento del ricorso della società in primo grado e la conferma della CTR, il Comune ha proposto quattro motivi: (1) la categoria catastale non rurale doveva essere impugnata e variata prima di poter ottenere l'esenzione; (2) la CTR non aveva verificato in concreto i requisiti di ruralità e strumentalità previsti per l'attività agricola; (3) la disciplina introdotta nel 2007 non sarebbe stata retroattiva; (4) la motivazione della CTR sull'uso dell'immobile sarebbe stata omessa o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo decisivo che l'immobile fosse censito in categoria D/1 e che non risultasse richiesta la variazione catastale per il riconoscimento della ruralità. In base all'indirizzo delle Sezioni Unite, il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente la ruralità in contrasto con il classamento catastale: il contribuente deve contestare quest'ultimo; per gli immobili non iscritti in catasto, invece, il giudice può accertare direttamente i requisiti, che devono essere provati dal contribuente. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente: l'ICI era quindi dovuta per le annualità in esame. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la presenza di precedenti discordanti e la complessità delle questioni. La motivazione menziona anche il periodo 2002-2005, ma la controversia introduttiva riguarda il rimborso per il 2002 e il 2003.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. a)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che "Ai fini dell'ICI: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano..."
Ai fini ICI, il fabbricato è individuato facendo riferimento all'iscrizione, o alla necessità di iscrizione, nel catasto edilizio urbano; la qualificazione catastale è quindi rilevante per stabilire l'assoggettamento all'imposta.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che "Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni".
La norma interpretativa esclude dall'imposizione ICI le unità immobiliari che possiedono i requisiti di ruralità; la Corte applica tale disciplina nel quadro in cui il riconoscimento della ruralità deve risultare dal corretto classamento catastale.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate:...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative...".
La ruralità può riguardare anche immobili strumentali di cooperative che lavorano o trasformano prodotti agricoli dei soci. Tuttavia, per un fabbricato già censito in una categoria non rurale, il contribuente deve ottenere la variazione catastale: il giudice investito della domanda di rimborso non può disapplicare incidentalmente il classamento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione alla classificazione catastale dei fabbricati
Se il fabbricato è già stato classificato come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall'area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.
La categoria catastale rurale comporta l'esclusione dall'ICI; se invece il classamento attribuito non è rurale, chi invoca l'esenzione deve impugnare la classificazione e ottenerne la variazione, anziché chiedere al giudice tributario di accertare incidentalmente una ruralità difforme.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
La disciplina consentiva di chiedere entro il 30 settembre 2011 il riconoscimento catastale della ruralità tramite variazione, attestando il possesso continuativo dei requisiti dal quinto anno precedente. Nel caso deciso non risultava presentata tale domanda.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".
Le domande di variazione presentate secondo la procedura del 2011 producono gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità, pur mantenendo il classamento originario degli immobili abitativi.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
La variazione catastale e l'annotazione possono produrre effetti sul riconoscimento della ruralità anche a partire dal quinto anno precedente alla domanda; la Corte rileva però che tale effetto non rendeva applicabile l'esenzione alle annualità oggetto del caso.
Codice civile, art. 2135
La norma individua le attività agricole cui devono essere strumentali le costruzioni per poter essere considerate rurali ai fini fiscali. Nel caso delle cooperative, la disciplina include le attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, ma ciò non elimina l'onere di ottenere il corretto riconoscimento catastale.
Codice civile, art. 2697
Per la domanda di rimborso fondata sull'esenzione, grava sul contribuente la prova dei requisiti di ruralità; per un fabbricato non iscritto in catasto il giudice può accertarli direttamente, mentre per un immobile classato in categoria non rurale occorre prima contestare il classamento.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente il merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI per un immobile rurale già iscritto in catasto con categoria non rurale, non basta dimostrare che sia concretamente usato per l'attività agricola: occorre impugnare il classamento e ottenere la variazione catastale.
- Se l'immobile è già correttamente classificato come rurale, la classificazione esclude l'imponibilità ICI secondo il principio applicato dalla Corte; per gli immobili non iscritti in catasto il giudice tributario può invece accertare direttamente i requisiti di ruralità.
- Le cooperative agricole possono beneficiare del riconoscimento della ruralità per immobili strumentali alla lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, ma devono ricorrere i requisiti previsti e deve essere seguito il percorso catastale richiesto.
- Chi chiede il rimborso dell'imposta invocando la ruralità ha l'onere di provare i requisiti e di contestare tempestivamente l'eventuale classamento incompatibile; la sola natura agricola dell'attività esercitata non sostituisce tali adempimenti.
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