Sentenza del 20/05/2016 n. 10461 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dopo la definitività di avvisi di accertamento per imposte dirette relative agli anni 1997-1999. La CTR del Lazio aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il contribuente avesse versato quanto necessario per il condono previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002. Con un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione di tale norma: per il condono tombale occorrevano una dichiarazione integrativa relativa a tutti i periodi d’imposta interessati e il versamento per ciascuno di essi. Secondo l’Agenzia, il contribuente aveva versato soltanto 300 euro, somma riferibile a tre periodi, anziché ai cinque periodi condonabili dal 1997 al 2001.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: il condono tombale non si era perfezionato, poiché il pagamento era stato effettuato solo per tre periodi d’imposta e non per tutti quelli per i quali i termini di dichiarazione erano scaduti entro il termine previsto dalla legge. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio n. 127/7/08 e rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, affinché decida nel merito l’opposizione alla cartella, rimasta non esaminata per la dichiarata cessazione della materia del contendere, e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’opposizione alla cartella.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La citata L. n. 289 del 2002, art. 9 prevede effettivamente che i contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al medesimo articolo, "presentano una dichiarazione concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002" e che "la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta".
Il condono tombale richiede una dichiarazione integrativa riferita a tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni erano scaduti entro il 31 ottobre 2002 e il versamento relativo a ciascun periodo. Non è possibile perfezionare la definizione limitandola soltanto ad alcune annualità.
Massime di principio
- Per beneficiare del condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, occorre includere nella dichiarazione tutti i periodi d’imposta rientranti nel perimetro temporale stabilito dalla norma e versare quanto dovuto per ciascuno: il pagamento relativo soltanto ad alcune annualità non perfeziona la definizione.
- Se il giudice dichiara cessata la materia del contendere sulla base di un condono che risulta non perfezionato, la decisione può essere cassata e la controversia originaria rinviata al giudice di merito perché la esamini.
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