Cassazione Civile, Ordinanza n. 11998/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso Irpeg per l'anno d'imposta 1997, richiesto da una banca cooperativa per importi eccedenti quanto già riconosciuto dall'Ufficio. In primo grado il ricorso avverso il silenzio-rifiuto era stato accolto, mentre in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità del giudizio di appello per omessa comunicazione della data di udienza, con violazione degli artt. 31, 32, 33 e 34 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., deducendo lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 57, comma 2, e 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 7 L. 212/2000, per asserita indebita modifica del thema decidendum in appello; 3) violazione dell'art. 2504-bis c.c., perché il maggior credito d'imposta sarebbe stato riferibile alla società incorporata a seguito di fusione, e non alla ricorrente direttamente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, rilevando che la mancata comunicazione dell'udienza nel processo tributario determina nullità della decisione e che nel caso concreto vi era attestazione della cancelleria circa l'esito negativo della PEC e la mancata affissione all'albo. Tuttavia non ha deciso nel merito, perché le questioni sul diritto al rimborso richiedevano ulteriori accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla nullità derivante dall'omessa comunicazione della data dell'udienza, ritenuta lesiva del contraddittorio e del diritto di difesa. Non è stata adottata una pronuncia nel merito perché erano necessari accertamenti in fatto sui presupposti del rimborso e sulla riferibilità del credito alla società incorporata.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comunicazione della data di udienza almeno trenta giorni prima
La comunicazione dell'udienza nel processo tributario assolve a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il regime della comunicazione dell'udienza previsto per il primo grado si applica anche al giudizio di appello per effetto del rinvio operato da questa disposizione.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale del rito tributario insieme alle altre disposizioni sulle comunicazioni e sul contraddittorio.
art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure processuali relative alla trattazione della causa in appello.
art. 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente tra le norme del rito tributario asseritamente violate per omessa comunicazione dell'udienza.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto leso dalla mancata comunicazione dell'udienza.
art. 111 Cost.
Invocato quale parametro del contraddittorio e del giusto processo.
art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere il divieto di mutamento del thema decidendum in appello.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per censurare l'ampliamento del thema decidendum nel giudizio di secondo grado.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali del contribuente.
Richiamato per sostenere che, in caso di fusione, il credito d'imposta riferibile alla società incorporata si trasferisce alla incorporante/succedente; la Corte però non ha esaminato il merito della questione, perché assorbita.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità processuale per violazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro della censura di violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 2504-bis c.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione comporta la nullità della decisione, poiché incide sul contraddittorio e sul diritto di difesa.
- La comunicazione della data di udienza prevista per il giudizio tributario di primo grado si applica anche al giudizio di appello per effetto del rinvio normativo interno al rito.
- Quando viene rilevata una nullità processuale che comporta cassazione, la Corte di cassazione può decidere nel merito solo se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e la questione sia di puro diritto; in caso contrario deve disporre il rinvio.
- Le censure relative alla riferibilità di un credito d'imposta successivamente a una fusione e alla sua spettanza effettiva richiedono accertamenti fattuali che non possono essere compiuti in sede di legittimità.
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