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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione di stupefacente ritenuto destinato allo spaccio. Con il primo motivo deduceva errore di legge e contestava la qualificazione della sostanza come destinata allo spaccio. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo censurava la ritenuta recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo contestava la previsione dell'allontanamento dal territorio nazionale dopo l'espiazione della pena principale, assumendo che non vi fosse adeguata documentazione circa la propria attività lavorativa e la propria posizione personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logicamente corretta la valutazione dei giudici di merito sulla destinazione allo spaccio di 91,5 grammi di hashish, valorizzando qualità della sostanza e quantità idonea a ricavare oltre 1.500 dosi medie singole. Ha reputato corretta anche l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., in ragione dei precedenti penali e del quantitativo non esiguo. Ha giudicato immune da vizi la decisione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva ex art. 99, comma 3, c.p., basata sui precedenti penali. Ha infine ritenuto non adeguatamente documentata l'attività lavorativa dell'imputato, con conseguente infondatezza anche della censura sull'allontanamento dal territorio nazionale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile, nel caso concreto, con i precedenti penali dell'imputato e con il quantitativo non esiguo di stupefacente detenuto.

  • art. 99, comma 3, c.p.

    La recidiva è stata ritenuta sussistente sulla base dei precedenti penali dell'imputato, valutati come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato per la recidiva applicata dai giudici di merito.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il reato presupposto emerge dalla contestazione di detenzione di hashish ritenuto destinato allo spaccio, desumibile dalla quantità e dalle modalità del possesso.

  • art. 186 disp. att. c.p.p. / disciplina sull'allontanamento dal territorio nazionale

    La censura sull'allontanamento dal territorio nazionale è stata respinta perché l'imputato non aveva adeguatamente documentato lo svolgimento di attività lavorativa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la destinazione allo spaccio della droga quando la Corte territoriale abbia motivato in modo congruo su qualità della sostanza, quantitativo e capacità di ricavarne un numero elevato di dosi.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il fatto presenti elementi ostativi desumibili sia dai precedenti penali dell'imputato sia dalla consistenza non minima della sostanza stupefacente detenuta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono legittimi se sorretti da motivazione non illogica fondata sui precedenti penali dell'imputato.
  • Le censure che investono valutazioni di merito sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio senza denunciare specifici vizi logici o giuridici.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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