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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il tribunale aveva condannato l'imputato al pagamento di una pena pecuniaria per una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, la sentenza non avrebbe correttamente escluso tale istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la reiterazione e la durata della violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, elementi incompatibili con la qualificazione del pericolo come particolarmente esiguo. Conseguentemente, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti reiterazione e durata tali da impedire di ritenere il pericolo causato particolarmente esiguo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata quale आधार costituzionale del regime sanzionatorio conseguente all'inammissibilità del ricorso, con possibilità di escludere la sanzione aggiuntiva solo se il ricorrente non è in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la violazione, per reiterazione e durata, esprima un disvalore non compatibile con un pericolo particolarmente esiguo.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato se la sentenza impugnata ha dato conto, in modo non illogico, degli elementi ostativi alla particolare tenuità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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