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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato per un reato in materia di stupefacenti e il Tribunale aveva anche confermato, a fini conservativi, il sequestro della somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, somma destinata a garantire il pagamento delle spese di mantenimento in carcere maturate durante la custodia cautelare. Il ricorso per cassazione deduceva errore di legge, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto omettere la restituzione della parte di denaro eccedente rispetto a quanto dovuto per tali spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale che, anche nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva posto a carico dell'imputato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere e aveva disposto il sequestro conservativo del denaro rinvenuto, in ragione dell'apparente incapienza patrimoniale dell'interessato. La Corte ha precisato che l'eventuale eccedenza rispetto al credito per spese di mantenimento dovrà essere restituita e che eventuali contestazioni potranno essere devolute al giudice dell'esecuzione. Pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte non ha condannato il ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta non esclude la condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante l'eventuale custodia cautelare in carcere

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice oggetto dell'imputazione contestata, riferita a una fattispecie in materia di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    nel caso di ricorso inammissibile la Corte può disporre la condanna alle spese processuali; qui ha escluso la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Anche quando il giudizio si definisce con patteggiamento, l'imputato può essere validamente condannato al pagamento delle spese di mantenimento in carcere maturate durante la custodia cautelare.
  • Il sequestro disposto a garanzia del pagamento di tali spese può essere mantenuto in via conservativa sui beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, specie quando questi appaia privo di altri beni aggredibili.
  • Se il valore dei beni sottoposti a sequestro eccede l'importo dovuto per le spese di mantenimento, l'eccedenza deve essere restituita; le contestazioni sull'ammontare o sulla restituzione possono essere fatte valere davanti al giudice dell'esecuzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali, ma la Corte può escludere la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in presenza di particolari ragioni, come il superamento di un precedente orientamento contrario.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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