Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27927/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'imputato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa. Contro tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre censure di vizio di motivazione: la mancata adeguata dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della contestata recidiva. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente, ben oltre il termine decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha accertato che la sentenza di appello era stata depositata il 19 giugno 2024, che il termine per impugnare decorreva dal 19 agosto 2024 ed era ulteriormente postergato al 1 settembre 2024 per la sospensione feriale, mentre il ricorso era stato presentato solo il 18 ottobre 2025. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine per impugnare, calcolato dal deposito della motivazione e tenuto conto della sospensione feriale, è inammissibile per tardività.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da tardiva proposizione e non emerge assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure inerenti alla dosimetria della pena, alle attenuanti generiche e alla recidiva restano assorbite se il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione preliminare e assorbente quale la tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.