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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena da anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa ad anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa, confermando nel resto. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel concordato in appello, sono proponibili solo doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati o su profili non più devoluti, come la qualificazione giuridica del fatto quando non sia oggetto di impugnazione attuale. Poiché il ricorrente ha censurato esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., ritenendo non scrutinabile la censura sulla qualificazione giuridica del fatto perché estranea all'oggetto dell'impugnazione residua dopo il concordato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non possono essere dedotte censure su motivi rinunciati o non devoluti.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel perimetro del concordato in appello, la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento non può essere dedotta come motivo di ricorso se non nei limiti consentiti dalla disciplina specifica richiamata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come base procedurale del concordato in appello su cui si innesta il limite oggettivo dei motivi proponibili in cassazione.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per fondare il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a causa non colpevole.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello Fabio

    Viene richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, è inammissibile il ricorso che deduca motivi rinunciati o censure estranee ai limiti dell'accordo e della sentenza emessa in conformità allo stesso.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un oggetto limitato: sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e sentenza.
  • Sono inammissibili le doglianze che investono motivi rinunciati o aspetti non più devoluti con l'accordo, compresa la contestazione della qualificazione giuridica del fatto quando non rientri nell'oggetto dell'impugnazione residua.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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