Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva e multa per un reato contestato in relazione a dichiarazioni rese ai fini della richiesta di concessione del reddito di cittadinanza. I motivi erano tre: 1) errore di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato; 2) erronea applicazione della legge sulla statuizione di reità, sostenendo che i giudici di merito avessero dovuto qualificare come falso innocuo l'omessa indicazione dei saldi negativi del proprio "conto giuochi" nella domanda; 3) errore di legge per l'incongrua valutazione dei saldi di conto corrente ai fini della correttezza delle dichiarazioni rese nella richiesta del beneficio. La censura ruotava dunque attorno alla veridicità delle dichiarazioni patrimoniali e alla rilevanza penale dell'omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente affermato la doverosità della dichiarazione anche di eventuali entrate derivanti da vincite al gioco e, quindi, la rilevanza dell'omissione. Ha escluso che la mancata indicazione potesse essere qualificata come falso innocuo e ha confermato l'accertamento di penale responsabilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- Nel controllo di legittimità, i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure sulla valutazione della veridicità delle dichiarazioni e sulla ricostruzione del fatto sono inammissibili quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta.
- L'omessa indicazione di elementi rilevanti nella domanda di accesso a un beneficio pubblico non può essere qualificata come falso innocuo quando l'informazione omessa è doverosa e potenzialmente incidente sulla valutazione amministrativa dei requisiti.
- La dichiarazione resa per ottenere un beneficio economico deve comprendere anche dati patrimoniali o reddituali non immediatamente evidenti, se essi incidono sulla sussistenza delle condizioni richieste per l'accesso alla prestazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa esclusa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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