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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza resa all'udienza del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.U.P. del Tribunale di Varese ha applicato a due imputati la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa e a un terzo imputato la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa quale aumento per la continuazione con altri reati già oggetto di precedente sentenza. Avverso tale decisione due imputati hanno proposto distinti ricorsi di identico contenuto, deducendo vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il terzo imputato ha invece dedotto vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché proposti fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che la censura sulla qualificazione giuridica era del tutto generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi; in particolare, la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto era stata formulata in modo assolutamente generico, e quindi non scrutinabile. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    È richiamato in termini di deroga generale, poiché per il patteggiamento opera una disciplina speciale più restrittiva.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza dei ricorrenti lamentava l'omessa valutazione di eventuali cause di proscioglimento previste da questa norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La trattazione del ricorso è avvenuta ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato quale parametro della censura difensiva relativa alle eventuali cause di proscioglimento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
  • La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se specifica e non meramente assertiva: la genericità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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