Cassazione Civile, Ordinanza n. 00956/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società operante nella produzione di macchine avvolgitrici contro una concorrente, con chiamata in causa di una terza società e di un ex dipendente. L'attrice sosteneva che la convenuta avesse realizzato e commercializzato macchine mediante appropriazione di documenti, progetti, know-how e segreti industriali, anche grazie alla collaborazione dell'ex dipendente, con conseguente concorrenza sleale e violazione della disciplina sulla tutela delle informazioni riservate. Chiedeva l'inibitoria della produzione e commercializzazione dei macchinari contestati, il ritiro dal commercio e il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità ritenendo, sulla base della c.t.u., che la gran parte delle soluzioni tecniche rientrasse nell'arte nota, che non vi fosse identità progettuale tra i prodotti e che mancasse prova della segretezza delle informazioni e del danno. Nel ricorso per cassazione la società attrice deduceva: violazione degli artt. 2598 nn. 2 e 3 c.c. e degli artt. 98 e 99 c.p.i. per non avere la corte territoriale riconosciuto come illecita l'utilizzazione di documenti e progetti sottratti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non provati i fatti pur in presenza di prova testimoniale richiesta; violazione dell'art. 2598 c.c. per aver escluso la concorrenza sleale sulla base del diverso core business e della diversa configurazione dei prodotti; violazione dell'art. 278 c.p.c. per aver negato la condanna generica al risarcimento del danno assumendo mancante ogni allegazione sulla sua astratta configurabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati in modo promiscuo tra vizi motivazionali e violazioni di legge, e perché in sostanza diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che le censure sulla consulenza tecnica e sulla mancata ammissione della prova testimoniale non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza. Quanto al quarto motivo, la Corte ha chiarito che la condanna generica richiede comunque la prova almeno probabile dell'esistenza del danno e che, nel caso concreto, la corte di merito aveva escluso in radice la sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità e quindi correttamente aveva negato anche la domanda generica di risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La concorrenza sleale non può essere affermata in base a mere somiglianze o a sovrapposizioni riconducibili ad arte nota; occorre un illecito concretamente provato, non potendosi sindacare in cassazione la diversa ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
L'inibitoria e le misure di cessazione presuppongono l'accertamento dell'illecito concorrenziale e della violazione dedotta.
La tutela del know-how richiede la prova del carattere segreto delle informazioni e della loro sottrazione o utilizzazione illecita.
Non è sufficiente allegare l'adozione di soluzioni tecniche o sovrapposizioni se le stesse risultano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore.
La violazione può configurarsi solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende regole legali di valutazione; non basta contestare la ponderazione del materiale istruttorio.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto delle prove legali.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone le ragioni del convincimento in modo da rendere implicitamente respinte le argomentazioni incompatibili.
La condanna generica al risarcimento è ammissibile anche quando la quantificazione del danno sia riservata a separato giudizio, ma richiede la prova dell'an debeatur e almeno la probabilità del danno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere veicolato come critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentita la censura sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Il motivo di ricorso deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili e autosufficienti, idonee a dimostrare il contrasto tra sentenza e norma.
Richiamato solo per la memoria depositata in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di concorrenza sleale e tutela del know-how, grava sull'attore l'onere di provare il carattere segreto delle informazioni, la loro sottrazione o utilizzazione e il concreto collegamento causale con la condotta del concorrente; la mera somiglianza di prodotti o la riproduzione di elementi di arte nota non sono sufficienti.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: il vizio di violazione di legge richiede la critica dell'interpretazione astratta della norma, mentre quello motivazionale è limitato a omesso esame di un fatto storico decisivo o ad anomalie motivazionali radicali.
- Le censure rivolte a una consulenza tecnica d'ufficio devono essere specifiche, autosufficienti e riferite ai passaggi decisivi dell'elaborato e alle critiche già svolte davanti al giudice di merito; la mera contrapposizione di un diverso dissenso tecnico è inammissibile.
- La domanda di condanna generica al risarcimento può essere proposta ab origine e anche con riserva della liquidazione in separato giudizio, ma presuppone comunque la prova dell'illiceità, del nesso causale e almeno della probabilità del danno; se manca il fatto costitutivo della responsabilità, la domanda va respinta.
- La valutazione della decisività di una prova testimoniale richiede che il ricorrente indichi specificamente i capitoli di prova, i nominativi dei testimoni e le ragioni della loro capacità dimostrativa; altrimenti la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00826/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →