Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Un proprietario di un locale al piano terra, lamentando infiltrazioni di umidità provenienti da parti comuni del complesso edilizio, aveva chiesto il risarcimento dei danni al Condominio del palazzo in cui il bene era inserito. Il Tribunale aveva riconosciuto sia un intervento ripristinatorio sia un risarcimento contenuto; la Corte d'appello, su impugnazione principale del danneggiato e incidentale del Condominio, aveva aumentato il danno riconoscendo anche il mancato utilizzo dell'immobile, quantificandolo come valore locativo del bene usabile quale deposito/magazzino. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri corpi di fabbrica del complesso, deducendo che i danni derivassero da impianti e aree comuni di più condomìni e che, quindi, vi fosse litisconsorzio necessario o comunque supercondominio; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria e la riduzione della pretesa del danneggiato. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il valore locativo andava riferito a un locale commerciale e non a un semplice magazzino, e che la Corte d'appello aveva errato nel considerare tardiva la produzione del certificato di abitabilità; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere limitato il risarcimento al periodo fino alla sentenza di primo grado, senza riconoscere i danni ulteriori maturati dopo tale data, che sarebbero stati prosecuzione del medesimo pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo del Condominio sul litisconsorzio necessario, affermando che l'azione risarcitoria va proposta solo contro il soggetto al quale sia imputabile la causa del danno; l'eventuale necessità di ottenere consensi da terzi per eseguire i lavori in forma specifica incide solo sull'eseguibilità della pronuncia, ma non impone l'integrazione del contraddittorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile non si prova con una semplice planimetria o con il certificato di abitabilità, ma con idonei titoli edilizi o atti pubblici di destinazione; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione anche sul difetto di prova dell'uso commerciale concreto, profilo non specificamente censurato. Ha poi respinto il secondo motivo, chiarendo che l'interpretazione della domanda e la delimitazione temporale del danno sono apprezzamenti di fatto del giudice di merito; inoltre, i danni successivi alla sentenza di primo grado possono essere chiesti in appello solo con domanda specifica e se derivano dal medesimo titolo, circostanza non risultata nel caso concreto. Le spese di cassazione sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
La presenza di soggetti ulteriormente interessati dai lavori non integra, di per sé, un litisconsorzio necessario quando l'azione risarcitoria è proposta contro il solo soggetto ritenuto responsabile del danno.
Il risarcimento in forma specifica può essere riconosciuto anche se la concreta esecuzione dei lavori richiede consensi o attività su proprietà altrui; ciò incide sull'eseguibilità della pronuncia, non sulla legittimazione passiva.
La regolazione delle spese processuali rientra nel potere del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio del potere di compensare.
Il motivo incidentale che pretende una diversa ricostruzione probatoria non coglie il nucleo della decisione, quando la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento su una diversa e autonoma ratio di fatto.
Nel regime applicabile al caso, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile o se sono indispensabili per la decisione, e purché siano tempestivamente indicati.
La domanda va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale; il giudice di merito è il solo competente a delimitarne l'oggetto, salvo controllo di correttezza motivazionale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001
La destinazione d'uso urbanisticamente rilevante di un immobile deve risultare da atti amministrativi pubblici e non da mere planimetrie o documenti privi di quel valore.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità per danni da infiltrazioni o difetti di cose comuni, l'azione va proposta contro il soggetto al quale il giudice di merito imputi la causa del danno; la possibile necessità, nella fase esecutiva, di acquisire consensi da terzi per l'accesso o l'esecuzione dei lavori non determina litisconsorzio necessario.
- La ricostruzione del nesso causale e dell'imputazione del danno, quando sia sorretta da motivazione congrua, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero errore di valutazione delle prove.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non integra, di regola, violazione di legge censurabile in sede di legittimità.
- La destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile non si prova con documenti meramente descrittivi o con il certificato di abitabilità/agibilità, ma con il titolo edilizio o con atti pubblici equivalenti che attestino la concreta destinazione urbanisticamente rilevante.
- In appello, i nuovi documenti sono ammissibili solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile oppure se sono indispensabili ai fini della decisione; la loro produzione deve rispettare le relative preclusioni.
- Il danno da mancato godimento o da protrazione di un illecito può essere riconosciuto in appello solo se la domanda lo comprenda o venga specificamente estesa ai pregiudizi maturati dopo la sentenza di primo grado, e purché si tratti della prosecuzione del medesimo titolo dannoso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2022 del 20/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →