Cassazione Civile, Ordinanza n. 34756/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per l’anno 2009, emessi nei confronti di una società e di un soggetto anche in proprio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, riducendo il quantum per alcuni costi ritenuti indeducibili; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione l’Agenzia ha proposto quattro motivi: ha contestato, anzitutto, la specificità/autosufficienza delle eccezioni di inammissibilità formulate dai resistenti; soprattutto ha dedotto un vizio motivazionale radicale della sentenza d’appello, lamentando che non fosse chiaro se il rigetto derivasse da ragioni processuali (asserita genericità dei motivi di appello) oppure da ragioni di merito (mancato assolvimento dell’onere probatorio sui costi contestati). Ha inoltre censurato l’omessa pronuncia e la violazione di norme tributarie sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha accolto il terzo motivo ritenendolo pregiudiziale e assorbente, qualificando la motivazione della sentenza regionale come meramente apparente e quindi nulla per vizio di motivazione al di sotto del minimo costituzionale. Secondo la Corte, non era possibile comprendere se la decisione di appello si fondasse su una ragione processuale o sostanziale, né il ragionamento seguito dal giudice tributario. L’accoglimento di tale motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La norma è richiamata insieme all’art. 132 c.p.c. per affermare che la sentenza deve contenere una motivazione effettivamente percepibile e non meramente apparente.
La Corte vi collega il requisito della motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre quando la motivazione, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione/processuale.
È evocato come norma sostanziale sulla deducibilità dei costi, ma il suo esame è assorbito dall’accoglimento del vizio motivazionale.
È evocato come norma sostanziale sulla detrazione IVA, ma il suo esame è assorbito dall’accoglimento del vizio motivazionale.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur essendo materialmente presente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e obbliga l’interprete a supplire con congetture.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste anche quando la decisione non consente di capire se il rigetto dell’impugnazione dipenda da una ragione processuale oppure da una ragione di merito.
- Quando un motivo di ricorso denuncia validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, tale censura ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto alle altre doglianze.
- Nel ricorso per cassazione opera l’onere di autosufficienza: il ricorso deve contenere gli elementi necessari a consentire la valutazione delle censure senza rinvii esterni agli atti del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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