Cassazione Civile, Ordinanza n. 36101/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l'INPS aveva disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze di una azienda agricola per 102 giornate in ciascuno degli anni 2014 e 2015, con conseguente richiesta di reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto e aveva confermato l'inammissibilità della prova testimoniale per genericità dei capitoli. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova in presenza di verbali ispettivi dell'INPS; violazione dell'art. 10, comma 5, d.lgs. 124/2004 per non aver considerato i limiti dell'efficacia probatoria del verbale ispettivo rispetto alle dichiarazioni del lavoratore; violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. e omessa pronuncia per mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio nonostante la dedotta irregolarità dell'articolazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale si era conformata ai principi consolidati in tema di iscrizione negli elenchi agricoli: l'iscrizione ha funzione meramente ricognitiva e agevolatrice della prova, ma se l'INPS disconosce il rapporto a seguito di controlli, il lavoratore che agisce in giudizio deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto, mentre i verbali ispettivi e gli altri atti amministrativi non hanno valore di prova legale e devono essere liberamente apprezzati insieme agli altri elementi acquisiti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la valutazione sulla genericità dei capitoli di prova testimoniale è un apprezzamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione; la sentenza impugnata aveva motivato sulla mancata specificazione di mansioni, orario, compenso, luogo di lavoro e soggetto impartente le direttive. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
regola generale sull'onere della prova: chi agisce per far valere il diritto deve provare i fatti costitutivi; nel caso di disconoscimento del rapporto agricolo, grava sul lavoratore la prova del rapporto, della durata e dell'onerosità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
art. 10, comma 5, d.lgs. 124/2004
norma richiamata dal ricorrente in tema di efficacia probatoria del verbale ispettivo; la Corte, però, ribadisce che tali verbali sono liberamente valutabili e non costituiscono prova legale.
richiamato per sostenere il dovere del giudice di gestire il processo e l'istruzione in udienza.
norma sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro; la Corte esclude che la loro mancata attivazione sia censurabile, nel caso concreto, in presenza di capitoli di prova generici e di un motivato apprezzamento di merito.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 111 Cost.
richiamato per il canone del giusto processo e della motivazione del provvedimento.
richiamato in tema di riunione delle impugnazioni contro il medesimo provvedimento.
norma sul procedimento camerale e sulla comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9
richiamato come conferma della facoltà dell'INPS di disconoscere il rapporto ai fini dell'iscrizione negli elenchi agricoli.
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
richiamato come fonte originaria della disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970
richiamato per la successiva disciplina della compilazione degli elenchi agricoli.
d.l. n. 510 del 1996, art. 9 sexies, conv. in l. n. 608/1996
richiamato per il subentro dell'INPS nelle funzioni già svolte dallo SCAU.
Massime di principio
- L'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi nominativi non ha valore di prova legale del rapporto di lavoro, ma svolge una funzione ricognitiva e di agevolazione probatoria, superabile mediante il disconoscimento del rapporto da parte dell'INPS a seguito di controlli.
- Quando l'INPS contesta l'effettività del rapporto di lavoro agricolo, il lavoratore che chiede la tutela previdenziale deve provare i fatti costitutivi del diritto: esistenza del rapporto, durata, natura subordinata e onerosa, nonché gli ulteriori presupposti della prestazione richiesta.
- I verbali ispettivi della pubblica amministrazione non sono assistiti da efficacia vincolante assoluta sui fatti appresi, ma devono essere liberamente valutati dal giudice insieme agli altri elementi probatori.
- In presenza di elementi probatori contrapposti, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa e al prudente apprezzamento dell'intero compendio istruttorio.
- La valutazione sulla specificità o genericità dei capitoli di prova testimoniale appartiene al merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in cassazione.
- I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro non possono essere invocati per supplire a deduzioni istruttorie assolutamente generiche o a una carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
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