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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36066/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva chiesto alla Regione il rilascio dell'autorizzazione unica per costruire ed esercire un impianto eolico in un Comune del Molise. Nel corso del procedimento la Soprintendenza aveva inizialmente escluso vincoli, poi aveva comunicato il rinvenimento di proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico risalenti al 2001 e al 2002, ritenendo che le relative misure di salvaguardia impedissero il rilascio dell'autorizzazione. La società aveva impugnato il diniego sostenendo la decadenza delle misure di salvaguardia per mancata conclusione del procedimento entro il termine massimo di 180 giorni. Dopo il primo giudizio amministrativo e l'intervento dell'Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato aveva però dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando la sopravvenuta emanazione di decreti ministeriali del 2018 che avevano apposto il vincolo sulle aree interessate. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, denunciando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione ex art. 111 Cost. contro la decisione del Consiglio di Stato. Nel corso del successivo svolgimento del giudizio amministrativo, la società ha poi rinunciato al ricorso per cassazione, rappresentando il venir meno del proprio interesse, anche alla luce della conferma in sede amministrativa dell'annullamento dei decreti di vincolo del 2018.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e comunicata al controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, dato che la rinuncia era stata accettata dalla parte resistente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che tale disciplina non opera nei casi di estinzione del processo, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se rituale e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di pronuncia sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso, poiché la relativa disciplina ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
  • Quando la controversia amministrativa è resa priva di utilità concreta da sopravvenienze idonee a mantenere o meno l'efficacia del vincolo contestato, l'interesse alla decisione può venire meno anche nelle fasi successive del processo.
  • La pronuncia della Corte di cassazione, in presenza di rinuncia, non affronta il merito delle censure né la questione dei limiti esterni della giurisdizione sollevata con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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