Cassazione Civile, Ordinanza n. 30707/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per omessa denuncia relativo alla TARES 2013 notificato da un Comune a una società che aveva chiesto l'esclusione/agevolazione per la produzione di rifiuti speciali. In primo grado la società otteneva l'annullamento dell'atto; in appello il Comune sosteneva che la contribuente non avesse assolto gli obblighi informativi richiesti dalla normativa primaria e dal regolamento comunale per ottenere il beneficio, che tali oneri avessero natura costitutiva del diritto all'agevolazione e che la produzione in giudizio di documentazione incompleta non potesse sanare l'omissione. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 10, d.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nonché degli artt. 8 e 9, comma 5, lett. b) del Regolamento TARES comunale. Tuttavia il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato d'ufficio l'assenza della prova della notificazione telematica del ricorso per cassazione: il ricorrente non aveva depositato le ricevute PEC di accettazione e consegna né il messaggio con gli allegati riferiti a questo specifico ricorso, ma solo documentazione concernente altra notificazione, verso diverso destinatario e per altro giudizio. La Corte ha quindi ritenuto la notificazione inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto mancante la prova del perfezionamento della notificazione telematica, perché non risultavano prodotte le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso via PEC, né documenti idonei a riferirsi a questa specifica notificazione. La documentazione depositata riguardava un diverso ricorso, contro altra sentenza e nei confronti di altra società. Poiché la mancata produzione delle ricevute impedisce di considerare compiuto il procedimento notificatorio e integra inesistenza della notificazione, la Corte ha escluso sia la sanatoria sia la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della società intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma nel caso concreto il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di prova della notificazione
art. 14, comma 10, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
norma richiamata dal ricorrente per sostenere la natura costitutiva degli oneri informativi necessari a ottenere l'agevolazione TARES per rifiuti speciali
artt. 8 e 9, comma 5, lett. b), Regolamento TARES del Comune di Napoli
disciplinano gli adempimenti dichiarativi e documentali posti a carico del contribuente per fruire dell'esclusione/agevolazione
art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994
la notificazione eseguita con modalità telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna
art. 6, commi 1 e 2, D.P.R. 68/2005
le ricevute PEC di accettazione e consegna costituiscono prova rispettivamente dell'avvenuta spedizione e dell'effettiva pervenuta del messaggio all'indirizzo del destinatario
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
in caso di deposito non telematico dell'atto notificato, l'avvocato deve estrarre copia analogica del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute, attestandone la conformità; tali documenti sono necessari per la prova della notificazione
art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005
richiamato quale norma sull'attestazione di conformità delle copie analogiche tratte da documenti informatici
la rinnovazione della notificazione è ammessa solo se la notificazione è esistente ma nulla, non quando sia inesistente per mancata prova del perfezionamento
richiamato come termine ultimo per il deposito della documentazione rilevante ai fini dell'ammissibilità quando il ricorso è notificato telematicamente
richiamato come momento sino al quale può essere effettuato il deposito della prova della notificazione ai fini dell'ammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è notificato via PEC, la prova del perfezionamento della notificazione richiede il deposito del messaggio di trasmissione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna; la mancanza di tale produzione impedisce di ritenere provata la notificazione.
- La sola esibizione di documentazione riferita a una diversa notificazione, relativa a un altro ricorso, altro destinatario o altro giudizio, è irrilevante ai fini della prova della notificazione del ricorso in esame.
- La mancata produzione delle ricevute PEC non determina una mera nullità sanabile, ma l'inesistenza della notificazione, con esclusione della rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- La rinnovazione della notificazione è ammissibile solo quando la notificazione esista ed sia viziata da nullità; se il procedimento notificatorio non risulta perfezionato, il ricorso è inammissibile.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso notificato telematicamente, il deposito della prova della notificazione può avvenire fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale nei limiti indicati dalla disciplina processuale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30672/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30680/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30686/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30697/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30698/2025 del 21/11/2025
- ordinanza_civile · 21 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30700/2025 del 21/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →