Cassazione Civile, Ordinanza n. 23337/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, deducendo l'irregolarità della notifica della cartella/degli atti presupposti e, in particolare, che, ove la notifica fosse stata ricondotta allo schema dell'art. 140 c.p.c., mancava la raccomandata informativa. Ha inoltre contestato la decisione di merito che aveva escluso la prescrizione quinquennale, sostenendo che la dedotta inesistenza o nullità della notificazione investisse anche gli atti presupposti e che il relativo termine fosse maturato. In cassazione ha denunciato violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 140 c.p.c., 39 l. n. 112/1999 e 2697 c.c., con censura anche sul vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'azione introdotta fosse, sin dall'origine e secondo la qualificazione data dal giudice di merito, un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; perciò la decisione del Giudice di Pace non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione ex art. 618, comma 3, c.p.c. e art. 111, comma 2, Cost. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva deciso l'opposizione agli atti esecutivi, per improponibilità dell'appello su quel punto. Il secondo motivo è stato invece rigettato, perché, una volta esclusa la sindacabilità in appello della ritualità delle notifiche degli atti presupposti, la prescrizione non poteva considerarsi maturata. Le spese della fase di legittimità sono state compensate nel senso che non è stata posta alcuna statuizione, non essendosi difesa la resistente; escluso anche l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso non è stato integralmente rigettato o dichiarato inammissibile/improcedibile.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la disciplina della notificazione della cartella/atto
richiamato per sostenere che, seguendo tale modello notificatorio, fosse necessaria la raccomandata informativa
art. 39 l. n. 112 del 1999
richiamato nel secondo motivo quale norma asseritamente violata
richiamato in relazione all'onere della prova sulla prescrizione e sulle notifiche
qualifica l'azione come opposizione agli atti esecutivi
indica il ricorso per cassazione quale unico mezzo di impugnazione contro la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato quale fondamento del ricorso straordinario per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclude l'ulteriore contributo unificato quando il ricorso non è integralmente respinto/inammissibile/improcedibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione contro una decisione resa su contestazioni inerenti al procedimento esecutivo, è निर्णisiva la qualificazione espressa o implicita data dal giudice di merito al rapporto controverso: se l'azione è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza non è appellabile ma è impugnabile solo con ricorso per cassazione nei limiti previsti dalla legge.
- La qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi rileva anche quando la qualificazione possa apparire errata: ciò che conta, ai fini del regime dell'impugnazione, è la qualificazione operata dal giudice di merito, perché essa governa l'individuazione del mezzo di gravame.
- Le censure concernenti la ritualità delle notifiche degli atti presupposti devono essere fatte valere con il rimedio proprio dell'opposizione formale; se la decisione di primo grado su tale capo è soggetta solo a ricorso straordinario per cassazione, la questione non può essere utilmente riproposta in appello.
- Quando il capo relativo all'opposizione agli atti esecutivi viene travolto per improponibilità dell'appello, resta ferma la decisione sulle restanti questioni non dipendenti da quel vizio, ivi compresa l'esclusione della prescrizione se fondata sulla ritualità delle notifiche non più contestabile in via utile.
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