Cassazione Civile, Ordinanza n. 31534/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 con cui l’amministrazione chiedeva il pagamento dell’imposta per intero su un immobile che il giudice di merito aveva ritenuto esente o comunque agevolabile per inagibilità/inabitabilità. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata sostanzialmente confermata, riconoscendosi il beneficio fiscale perché l’immobile sarebbe stato abbandonato e inutilizzabile a seguito di un provvedimento del Sindaco che aveva sospeso l’attività, dopo rilievi dei Vigili del Fuoco su profili di sicurezza e necessità di adeguamento degli impianti. Il comune ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992, anche in relazione all’art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la mera sospensione dell’attività per carenze impiantistiche non integra inagibilità o inabitabilità dell’immobile nei termini richiesti dalla legge per ottenere la riduzione d’imposta, specie perché il problema sarebbe superabile con interventi di manutenzione straordinaria e non con condizioni di degrado fisico o obsolescenza strutturale rilevanti ai fini tributari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del comune. Ha ritenuto che la sospensione dell’attività disposta dal Sindaco per l’adeguamento degli impianti non equivalga, di per sé, a inagibilità o inabitabilità dell’immobile ai fini dell’agevolazione IMU. Ha quindi affermato che il beneficio presuppone un’obiettiva inutilizzabilità del fabbricato derivante da degrado fisico sopravvenuto o da obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non superabile con meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma solo con restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Poiché nel caso concreto la criticità era considerata agevolmente rimovibile con manutenzione straordinaria, la decisione di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
La riduzione/esenzione d’imposta richiede la sussistenza di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, da intendersi secondo criteri oggettivi e restrittivi.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Ai fini IMU, il beneficio spetta solo per fabbricati con requisiti di inagibilità o inabitabilità, identificati con un degrado fisico o una obsolescenza non superabile con manutenzione ordinaria o straordinaria.
Le norme che prevedono esenzioni o riduzioni tributarie sono di stretta interpretazione.
art. 24, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il richiamo serve a delimitare i requisiti di utilizzabilità dell’immobile, la cui mancanza integra inagibilità o inabitabilità solo se effettiva e strutturale.
art. 3, lettere a), b), c) e d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La Corte richiama la distinzione tra manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo per escludere che una carenza sanabile con manutenzione straordinaria integri inagibilità ai fini fiscali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamata solo per la memoria depositata dalla parte ricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Ai fini della riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità, occorre una condizione oggettiva dell’immobile che ne renda impossibile o impraticabile l’uso per ragioni strutturali, igienico-sanitarie o di degrado fisico, non essendo sufficiente la mera sospensione dell’attività svolta nel bene.
- Le agevolazioni fiscali che incidono sull’imponibile o sull’aliquota devono essere interpretate restrittivamente; il contribuente deve rientrare in modo puntuale nella fattispecie prevista dalla norma.
- La nozione tributaria di inagibilità/inabitabilità non coincide con qualunque impossibilità di utilizzo, ma richiede un difetto non agevolmente eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Se il fabbricato è utilizzabile dopo interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento impiantistico, non ricorre il presupposto per la riduzione d’imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili.
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