Cassazione Civile, Ordinanza n. 23088/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del licenziamento collettivo intimato a una lavoratrice all'esito di una procedura attivata dalla società formale datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto che, in base all'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del gruppo, la verifica degli esuberi dovesse essere compiuta considerando l'intera platea dei dipendenti delle società coinvolte e non solo quella della società formalmente datrice; inoltre aveva escluso che, nella selezione dei lavoratori da licenziare, fosse preclusa la compresenza tra lavoratori in cassa integrazione e lavoratori licenziati. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina speciale richiamata in tema di cessione/riassetto societario e procedure connesse; 2) violazione dell'art. 5 L. n. 223/1991, degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando la configurabilità dell'unico centro di imputazione e i criteri di computo degli esuberi; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei aeronautici, evidentemente per contestare l'inquadramento organizzativo/operativo rilevante nella vicenda; 4) violazione dell'art. 18, comma 4, St. lav., in relazione alla tutela economica conseguente all'illegittimità del licenziamento e alla detrazione dell'aliunde perceptum/percipiendum. Prima dell'esame nel merito, la ricorrente ha però notificato rinuncia al ricorso alla controricorrente.
La decisione
La Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso per cassazione notificata dalla società ricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, precisando che la rinuncia produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, purché portata a sua conoscenza. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ritenendo non applicabile l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
citato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione
la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa all'estinzione
richiamato per motivare per relationem l'adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidato
ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
art. 1 bis L. 3 dicembre 2004 n. 291
richiamato come norma denunciata nel primo motivo di ricorso
art. 2 D.I. n. 134/2008, conv. in L. n. 166/2008
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di licenziamento collettivo
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel terzo motivo di ricorso
richiamato nel terzo motivo di ricorso
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
richiamato nel terzo motivo di ricorso
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
richiamato nel terzo motivo di ricorso
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CC 125
richiamato nel terzo motivo di ricorso
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
richiamato nel quarto motivo di ricorso e nel ragionamento sulla detrazione dell'aliunde nel periodo indennizzabile
richiamati in relazione alla richiesta di esibizione documentale avanzata ai fini della prova dell'aliunde
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata alla parte contraria o comunicata ai suoi difensori, determina l'estinzione del processo anche se la controparte non la accetta.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del collegio, che può porle a carico della parte che ha provocato l'estinzione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando il ricorso viene definito per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione, salvo il governo delle spese e degli effetti processuali dell'estinzione.
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