Cassazione Civile, Sentenza n. 2553/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano un avviso di liquidazione per maggior imposta di registro relativo a compravendita immobiliare. In appello hanno eccepito la nullità dell'avviso per carenza di potere del sottoscrittore, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.37/2015 che avrebbe inciso sulla legittimità delle qualifiche dirigenziali. Contestano inoltre il valore attribuito dall'ufficio, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare la disciplina introdotta dalla legge n.88/2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (relativi all'inammissibilita dell'eccezione di nullità proposta per la prima volta in appello ai sensi dell'art.57 d.lgs.546/92) ritenendo che la questione della nullità per difetto di potere non fosse stata dedotta nel ricorso introduttivo e quindi non poteva essere sollevata in appello. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il quarto motivo relativo all'applicazione dell'art.24 della l.88/2009, rilevando che, anche se la CTR ha formulato un'erronea affermazione normativa, la decisione era comunque fondata su una valutazione alternativa corretta (valori medi OMI adattati), per cui l'errore non ha inciso sul risultato. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate e al pagamento del contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art.57
Impedisce che eccezioni e domande rilevanti per la decisione, non dedotte nel ricorso introduttivo, siano proposte per la prima volta in appello; disciplina il perimetro tematico del giudizio tributario.
Corte costituzionale - sentenza n.37/2015
Corte cost. n.37 del 2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni normative che riguardavano la legittimazione di atti e qualifiche, principio richiamato dalle ricorrenti per contestare la validità della qualifica del sottoscrittore; la Corte di legittimità ha ritenuto però che tale decisione non autorizzi a sollevare in appello eccezioni non precedentemente dedotte.
legge 7 luglio 2009, n.88 - art.24 (modifica art.39 DPR 600/1973)
art.24 l.88/2009; art.39 DPR 600/1973
La modifica ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale per adeguamento al diritto UE; la giurisprudenza ritiene applicabile la rimozione anche ai fini dell'imposta di registro, rimettendo al giudice la valutazione del maggiore valore tramite elementi anche presuntivi purché gravi, precisi e concordanti.
legge 27 dicembre 2006, n.296 - art.1, comma 307
art.1, comma 307, l.296/2006
Normativa richiamata in tema di utilizzo del valore normale; la CTR aveva escluso la rilevanza per l'imposta di registro, ma la Corte di Cassazione osserva che, comunque, la decisione era stata presa su base valutativa alternativa corretta.
Costituzione - art.136 e legge 11 marzo 1953 n.87
art.136 Cost.; art.30 legge n.87/1953
Principio della retroattività delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale: la sentenza ha effetto retroattivo, ma la sua efficacia non sostituisce l'obbligo di proporre l'eccezione nel grado di giudizio competente secondo le regole processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.13, comma 1-quater
art.13, comma 1-quater DPR n.115/2002, introdotto dalla l.24 dicembre 2012, n.228
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il pagamento, applicando la previsione al caso di specie.
Massime di principio
- In giudizio tributario non si possono introdurre in appello eccezioni o domande rilevanti che non siano state specificamente dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado ai sensi dell'art.57 d.lgs.546/92; tali eccezioni sono quindi inammissibili se proposte per la prima volta in appello.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale è retroattiva, ma per far valere gli effetti di quella pronuncia nel processo è necessario che la questione sia stata tempestivamente prospettata nei limiti processuali ordinari; la retroattività non consente di aggirare le regole di ammissibilità delle deduzioni in appello.
- Sull'accertamento del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro, dopo la modifica normativa operata dalla legge n.88/2009 la presunzione legale di coincidenza tra corrispettivo e valore normale è stata eliminata, rimettendo al giudice la possibilità di accertare il maggior valore con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti o con l'uso dei valori OMI adattati alle specificità dell'immobile.
- Un errore di diritto della corte d'appello non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se il risultato è sorretto da una motivazione alternativa corretta: il vizio deve aver inciso sulla decisione per rilevare in sede di legittimità.
- In contenziosi analoghi conviene dedurre sin dall'inizio tutte le eccezioni rilevanti, comprese quelle dipendenti da successivi interventi normativi o costituzionali, per non incorrere in inammissibilità per motivo processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2480/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2511/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2536/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2537/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2540/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →