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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17819/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una lavoratrice e una cooperativa che gestiva una struttura per l’infanzia. In primo grado era stato accertato un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1.4.2007-14.9.2011, con riconoscimento del quinto livello del CCNL Scuola materna FISM e condanna della datrice al pagamento di differenze retributive; erano invece state respinte le domande relative a straordinario diurno/notturno e lavoro festivo. In appello, la società aveva ottenuto la riforma integrale della decisione: la Corte d’appello aveva escluso il diritto al quinto livello, ritenendo che esso spettasse soltanto agli educatori di asilo nido e non a quelli di strutture diverse, e aveva anche condannato la lavoratrice alle spese dei due gradi. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità/violazione delle norme processuali sulla procura e sullo ius postulandi della società in appello, perché la procura era su foglio separato e non sarebbe stata verificabile la data; 2) violazione del CCNL FISM e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il personale educativo dovesse essere inquadrato al quinto livello anche per la struttura in questione; 3) omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie e del mansionario contrattuale; 4) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento di un preteso giudicato esterno derivante da altra sentenza del Tribunale di Roma che avrebbe accertato l’identità tra le strutture; 5) violazione dell’art. 425 c.p.c. per non avere il giudice d’appello esercitato il potere officioso di assumere informazioni dalle organizzazioni sindacali sulla corretta interpretazione dell’art. 22 del CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, perché la censura non riportava il contenuto dell’ordinanza richiamata e non consentiva di verificare la fondatezza della doglianza; ha ritenuto infondato il quarto motivo, escludendo che una decisione resa in altra controversia, riguardante altra dipendente e non provata come definitiva, potesse valere come giudicato esterno; ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli in parte inammissibili perché miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, e in parte infondati perché l’interpretazione del CCNL FISM adottata dalla Corte territoriale era corretta: il quinto livello era previsto solo per gli educatori degli asili nido, mentre la struttura gestita dalla società era diversa; la lettera della clausola contrattuale era chiara e la ratio giustificava la distinzione tra asilo nido e spazio be.bi. Il richiamo al fatto che la lavoratrice fosse stata poi spontaneamente inquadrata al quinto livello da maggio 2011 non mutava l’interpretazione del contratto collettivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava il mancato esercizio di un potere istruttorio discrezionale del giudice, non sindacabile in cassazione. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla procura e sullo ius postulandi, senza accoglimento della censura

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti della procura/atto processuale

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato in tema di regolarizzazione della rappresentanza processuale

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente

  • art. 433 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la rappresentanza in appello

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per veicolare censure di violazione di legge e di contratti collettivi

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame/difetto di motivazione, ma le censure sono state ritenute in parte inammissibili

  • art. 1321 c.c.

    richiamato quale norma sulla nozione di contratto e sull’interpretazione del CCNL

  • art. 1362 c.c. e ss.

    utilizzato come canone ermeneutico per interpretare il contratto collettivo

  • art. 22 CCNL FISM

    interpretato nel senso che il quinto livello spetta solo al personale educativo degli asili nido e non a quello di strutture diverse

  • art. 2909 c.c.

    esclusa la formazione di un giudicato esterno vincolante, anche per difetto di identità soggettiva e di prova della definitività

  • art. 425 c.p.c.

    il potere di assumere informazioni dalle organizzazioni sindacali è facoltativo e discrezionale, quindi non sindacabile in cassazione come omissione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo si denuncia come violazione di legge e il testo contrattuale va interpretato secondo i canoni degli artt. 1362 c.c. e ss., valorizzando insieme dato letterale e ratio della clausola, senza attribuire priorità assoluta a uno solo dei due criteri.
  • Se il motivo di ricorso in cassazione non consente di controllare il contenuto dell’atto o del provvedimento richiamato, per mancata trascrizione degli elementi essenziali, la censura è inammissibile per genericità.
  • Non può opporsi come giudicato esterno una decisione resa in altra controversia che non coinvolga le stesse parti e di cui non sia provata con certezza la definitività e il contenuto rilevante.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il mancato esercizio di un potere istruttorio officioso meramente facoltativo e discrezionale del giudice di merito non integra di per sé un vizio deducibile in sede di legittimità.
  • Quando la clausola collettiva collega l’inquadramento non alle mansioni concretamente svolte ma alla tipologia della struttura di appartenenza, il giudice deve attenersi a tale criterio testuale salvo elementi contrari univoci; il comportamento successivo delle parti può avere solo valore sussidiario e non supera la chiarezza del testo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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