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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27446/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La società proprietaria aveva convenuto in giudizio due occupanti, chiedendo l’accertamento dell’occupazione senza titolo di una casa cantoniera a Roma, il rilascio delle due unità immobiliari, il pagamento di euro 93.818,96 oltre agli importi maturati e maturandi e agli interessi, a titolo di danno e/o indennità di occupazione, nonché il risarcimento delle spese per il ripristino di un muro di recinzione che assumeva illecitamente realizzato. La società aveva dedotto che gli occupanti si erano insediati almeno dall’ottobre 1994: una delle unità era stata locata a un terzo, del quale essi erano stati ospiti, mentre l’altra non era mai stata concessa in locazione. La richiesta degli occupanti di regolarizzare la loro posizione non era stata accolta. Essi avevano effettuato alcuni pagamenti, imputati dalla società a indennità per una sola unità. I convenuti avevano eccepito il giudicato della sentenza penale che li aveva assolti dal reato di invasione di edificio, la prescrizione del credito risarcitorio, contestato i criteri di quantificazione dell’indennità e negato di avere costruito il muro. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 21 dicembre 2021, accertò l’occupazione senza titolo e condannò i convenuti, in solido, al rilascio e al pagamento, per ciascuna unità, di euro 7.136,77 e di euro 4.005,81 rispettivamente per il periodo aprile 2014-dicembre 2016, nonché di euro 799,15 mensili per ciascuna unità dal periodo successivo sino al rilascio, con rivalutazione annuale ISTAT dal gennaio 2019 e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Dichiarò prescritti i crediti anteriori al 3 aprile 2014, rigettò le ulteriori domande, compresa quella relativa al muro, e pose le spese a carico dei convenuti. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 marzo 2023, rigettò il loro appello. In cassazione i ricorrenti proposero quattro motivi: 1) violazione dell’art. 654 c.p.p., sostenendo che l’assoluzione penale impedisse l’accertamento civile dell’occupazione senza titolo e deducendo anche il subentro nel contratto di locazione del precedente conduttore; 2) nullità per motivazione apparente sul danno, contestando che fosse stata provata la concreta possibilità della proprietaria di godere dell’immobile; 3) nullità per motivazione apparente sulla quantificazione, contestando l’importo di euro 799,15 mensili per ciascuna unità dal gennaio 2017 e lamentando la mancata considerazione delle condizioni, dell’ubicazione e della commerciabilità degli immobili, nonché la mancata consulenza tecnica; 4) violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per la mancata compensazione delle spese in ragione della parziale prescrizione e del rigetto di alcune domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: i ricorrenti non avevano individuato in modo specifico la motivazione impugnata né formulato una critica conforme alla ratio della sentenza d’appello; inoltre, la deduzione del subentro nel contratto di locazione era nuova, non risultando dalla sentenza impugnata né essendo stata localizzata negli atti di merito. La Corte ha anche rilevato che non risultava impugnata l’affermazione del Tribunale circa la mancata dimostrazione dell’irrevocabilità della sentenza penale. Il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione d’appello era intelligibile e aveva individuato nella precedente locazione e nei pagamenti allegati dagli stessi appellanti elementi idonei a dimostrare la concreta possibilità per la proprietaria di mettere a reddito l’immobile; la censura mirava, invece, a ottenere una diversa valutazione delle risultanze. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte d’appello aveva indicato i prospetti relativi ai periodi di utilizzo e le circolari concernenti i canoni, e aveva ritenuto tardive o generiche le contestazioni sulle caratteristiche degli immobili. In cassazione, le doglianze non si confrontavano adeguatamente con tale motivazione, riproponevano quelle d’appello e non localizzavano gli atti rilevanti, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; la critica investiva inoltre valutazioni di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa; la Corte d’appello aveva valorizzato la prevalente soccombenza dei convenuti. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    La Corte d’appello, senza considerare che non risulta neppure impugnato quanto affermato dal Tribunale a proposito della mancata dimostrazione dell’irrevocabilità della sentenza del giudice penale, ha affermato che, ai fini di cui all’art. 654 cod. proc. pen., non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale, mentre la fattispecie civile è autonoma rispetto al reato, poiché l’assoluzione per insussistenza di questo non equivale necessariamente all’accertamento positivo di un titolo civilistico opponibile alla proprietà.

    L’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile non deriva dalla sola coincidenza dei fatti esaminati: occorre che l’effetto giuridico richiesto in sede civile sia normativamente collegato al reato oggetto dell’imputazione. L’assoluzione per insussistenza del reato non accerta di per sé l’esistenza di un titolo civilistico opponibile alla proprietà.

  • art. 654 c.p.p.

    Rispetto a tale motivazione, i ricorrenti non hanno espresso una censura concreta, non individuando l’affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata che si porrebbe in contrasto con la norma evocata, né chiarendo quale regola giuridica alternativa avrebbe dovuto governare il rapporto dedotto dall’attrice.

    La censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la regola giuridica applicata dalla decisione impugnata e indicare la regola alternativa che si assume corretta; la mancata critica della ratio decidendi rende il motivo inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Non sussiste, quindi, una motivazione meramente apparente, secondo la riclassificazione del controllo in sede di legittimità delle ragioni della decisione tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054), poiché la decisione contiene argomentazioni obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza rimettere all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. V, 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., sez. 6-I, 1° marzo 2022, n. 6758; Cass., sez. I, 28 gennaio 2025, n. 1986).

    La motivazione non è apparente quando rende riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice e consente di comprendere le ragioni della decisione senza che l’interprete debba integrarle con congetture.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Per il resto, la censura riproduce pedissequamente le argomentazioni svolte in sede di appello avverso la sentenza del Tribunale, anziché confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (da pagina 20 a pagina 22, primo capoverso), per poi allargare lo sguardo verso questioni attinenti al merito – il pessimo stato dell’immobile, le migliorie, la posizione periferica, la prossimità ai binari, il rumore e la mancanza di commerciabilità –, senza riprodurre i passi essenziali degli atti, e senza localizzarli, al fine dell’esame in questa sede, in violazione del principio dell’autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso per cassazione deve riprodurre o indicare specificamente i passaggi essenziali degli atti e localizzarli, così da consentire alla Corte il controllo della censura; non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.

    La scelta di compensare in tutto o in parte le spese, anche in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. In cassazione è sindacabile il rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in caso di rigetto del ricorso, subordinatamente alla sussistenza dei relativi presupposti processuali e se dovuto.

Massime di principio

  • L’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile presuppone non la mera coincidenza dei fatti, ma il collegamento normativo tra l’effetto giuridico richiesto in sede civile e il reato oggetto dell’imputazione; l’assoluzione penale non equivale necessariamente all’accertamento di un titolo civilistico opponibile al proprietario.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione deve individuare la specifica ratio decidendi contestata e articolare una critica concreta e pertinente; la mancata indicazione della ragione impugnata o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti non soddisfano tale onere.
  • Una motivazione è apparente solo quando non rende riconoscibile il ragionamento decisorio e costringe l’interprete a integrarlo con congetture; non è apparente una motivazione concisa che esponga in modo intelligibile gli elementi posti a fondamento della decisione.
  • La parte che prospetta in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata deve allegare che l’aveva già dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente l’atto processuale in cui l’aveva proposta; in difetto, la questione è nuova e inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, oltre a confrontarsi con la motivazione impugnata; la riproposizione delle doglianze formulate in appello non consente il controllo di legittimità.
  • La valutazione sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il sindacato di legittimità resta circoscritto al divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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