Cassazione Civile, Ordinanza n. 18107/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, relativa a IRAP e IVA per l'anno 2005. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate perché spedita il 29.2.2016 oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., ritenuto applicabile in virtù della l. 69/2009. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. 546/1992, dell'art. 58 l. 69/2009, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il termine corretto fosse quello annuale, oltre la sospensione feriale, perché il giudizio di primo grado era stato instaurato con ricorso notificato il 19.6.2009, quindi prima dell'entrata in vigore della novella; con il secondo motivo denunciava la violazione di norme eurounitarie sugli aiuti di Stato, assumendo che la declaratoria di inammissibilità avesse impedito il vaglio nel merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dalla l. 69/2009 per l'art. 327 c.p.c., si applica soltanto ai giudizi instaurati ab origine dopo il 4 luglio 2009; poiché il ricorso introduttivo di primo grado era stato notificato il 19.6.2009, continuava ad applicarsi il termine annuale previgente, con la conseguenza che l'appello spedito il 29.2.2016 era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, in combinato con le norme sul termine di impugnazione
invocato per sostenere la decorrenza del termine di impugnazione dell'appello
la Corte ne richiama l'effetto di modifica dell'art. 327 c.p.c., limitato ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore
la Corte ribadisce che il nuovo termine di sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori resta il termine annuale previgente
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di norme processuali
art. 4, comma 5, Decisione finale del 14.8.2015
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito
art. 144 TFUE
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati nel secondo motivo, poi assorbito
artt. 11 e 12 Regolamento CE n. 659/1999
richiamati nel secondo motivo, poi assorbito
art. 16 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014
richiamato per il computo della sospensione feriale nel termine lungo previgente
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del nuovo termine lungo di impugnazione di sei mesi introdotto dall'art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. 69/2009, per "giudizio" deve intendersi l'intero processo e non il singolo grado: il nuovo termine opera solo se il giudizio è stato instaurato originariamente dopo l'entrata in vigore della novella.
- Se il processo di primo grado è stato introdotto prima del 4 luglio 2009, resta applicabile il termine lungo annuale di impugnazione previgente, con le eventuali proroghe dovute alla sospensione feriale; la disciplina sopravvenuta non incide sui successivi gradi di giudizio.
- La declaratoria di tardività dell'appello è erronea quando sia stata applicata la disciplina più breve a un giudizio iniziato anteriormente alla riforma, poiché in tal caso il gravame deve essere valutato secondo il termine vigente al momento dell'introduzione del processo.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la questione processuale decisiva sulla tempestività dell'impugnazione, l'eventuale ulteriore censura resta assorbita se la soluzione del primo motivo è sufficiente a definire l'esito del giudizio di legittimità.
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