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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30316/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Gambia aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e l'interessato aveva proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Nel procedimento di legittimità il Ministero dell'interno aveva depositato un atto solo per la partecipazione alla discussione orale, senza controricorso ritualmente notificato e depositato. La Corte ha verificato d'ufficio l'ammissibilità del ricorso alla luce dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008: per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio. Nel caso concreto la procura, pur autenticata dal difensore e con indicazione del provvedimento impugnato, non recava né la data di rilascio né la relativa certificazione. La Corte ha ritenuto che tale requisito non sia surrogabile dal contenuto complessivo della procura o dalla sola autenticazione della firma, e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale allegata non rispettava il requisito di specialità richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008: mancava l'esplicita indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e mancava la certificazione del difensore. La costituzione del Ministero è stata ritenuta irrituale, perché effettuata solo per la discussione orale e non mediante controricorso tempestivo, sicché non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese. È stata altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»

    nei giudizi in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla data di rilascio; la mancanza di tale certificazione determina inammissibilità

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    richiamati come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione

  • art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46

    norma introduttiva dell'art. 35-bis nel d.lgs. 25/2008, che disciplina il rito speciale in materia di protezione internazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale è valida solo se contiene in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore; il requisito non può essere desunto implicitamente dal contenuto della procura o dalla sola autenticazione della firma.
  • La certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto è un onere processuale speciale e autonomo, non surrogabile da elementi equipollenti, pena l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la parte intimata partecipa alla fase decisoria mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un mero atto per la discussione orale non integra costituzione rituale.
  • La mancata osservanza delle forme speciali previste per l'impugnazione nei procedimenti di protezione internazionale comporta una sanzione processuale di inammissibilità, essendo tale disciplina espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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