Cassazione Civile, Ordinanza n. 29183/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, parzialmente annullato dai giudici tributari di merito. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'illegittimità parziale dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 276, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse dato adeguato riscontro al controllo sulla documentazione prodotta dall'Ufficio, specie sul recupero dei canoni di leasing; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la possibilità di recuperare, nell'anno 2007, le maggiori imposte conseguenti alle rettifiche sulle rimanenze iniziali derivanti dal recupero operato per il 2006, trascurando l'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo una richiesta di rivalutazione del merito e comunque infondato sotto il profilo motivazionale, poiché la sentenza della CTR conteneva una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, trattandosi di accertamento relativo al 2006, era irrilevante la correzione effettuata in altro periodo d'imposta (2007) e che la rettifica delle rimanenze operata per il 2006 poteva produrre effetti solo per quel periodo, in ragione dell'autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun anno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma la Corte ritiene che la CTR abbia comunque fornito una motivazione esistente e non meramente apparente.
norma invocata nel primo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.
richiamato ai fini della sufficienza della motivazione, ma la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il nuovo testo come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
viene evocato come norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.
la Corte lo interpreta nel senso che le rettifiche di rimanenze e gli effetti fiscali devono essere riferiti al singolo periodo d'imposta interessato, senza travalicare automaticamente ad anni diversi.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante; resta escluso il sindacato sulla mera sufficienza o sulla diversa lettura del materiale probatorio.
- Una censura che miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali è inammissibile in sede di legittimità se travestita da violazione di legge o vizio motivazionale.
- Nel sistema delle imposte sui redditi, ciascun periodo d'imposta è autonomo: rettifiche operate dall'Ufficio su un anno non possono essere neutralizzate o compensate mediante correzioni riferite a un anno diverso, salvo specifiche previsioni di legge.
- Le rettifiche delle rimanenze iniziali e finali devono essere imputate al periodo d'imposta cui si riferiscono, poiché gli effetti fiscali si collocano nell'annualità oggetto di accertamento e non si estendono automaticamente ai periodi successivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →