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Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento, di estremi non conosciuti, mediante il quale il competente Settore del Comune de L’Aquila ha ordinato alla Enrico Bergamotto Srl di procedere, senza preavviso, al distacco della pubblica illuminazione su un tratto della via Tito Pellicciotti; - della determinazione dirigenziale n. 1594 dell’8 aprile 2025, con la quale viene “preso atto” del “parere” espresso dall’Avvocatura Comunale con la nota prot. n. 15598 del 7 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine comunale di distacco della pubblica illuminazione su un tratto di via Tito Pellicciotti e determinazione dirigenziale di presa d'atto del parere dell'Avvocatura comunale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la sospensione della pubblica illuminazione su un tratto di via Tito Pellicciotti, sostenendo che la strada, pur privata, sarebbe gravata da una servitù di pubblico transito e inserita nel viario comunale. Hanno dedotto: violazione dell'art. 331 c.p. e sviamento, assumendo che il distacco integrasse un'interruzione del pubblico servizio; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; eccesso di potere per falsità dei presupposti e della causa, contestando la qualificazione del tratto stradale come privato e non più soggetto a uso pubblico. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, qualificando il distacco come mera operazione materiale posta a tutela del proprio patrimonio, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. La società incaricata dell'esecuzione materiale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere un mero esecutore privo di poteri decisionali.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione del Comune fondata sulla natura meramente materiale del distacco, ritenendo che la controversia riguardasse l'agire comunale in materia di pubblica illuminazione, servizio pubblico ricompreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento al petitum sostanziale effettivamente dedotto. La decisione sulla legittimità della sospensione dipendeva infatti dall'accertamento della natura della strada e dell'eventuale esistenza di una servitù di uso pubblico: questione relativa all'esistenza e all'estensione di diritti soggettivi, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui le controversie sulla proprietà pubblica o privata di una strada e sull'esistenza di diritti di uso pubblico sono devolute al giudice ordinario, anche quando siano formalmente impugnati atti amministrativi di classificazione o dichiarazione della strada. Ha quindi individuato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, disponendo che la causa possa essere riassunta nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sull'agire dell'amministrazione in materia di pubblica illuminazione, considerata in sé, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto relativa a un servizio pubblico.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata nel merito a causa della declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 331 c.p.

    La violazione è stata dedotta dai ricorrenti in relazione al presunto carattere pubblico del servizio interrotto, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato nella ricostruzione della precedente sentenza relativa alla competenza consiliare sulle varianti urbanistiche, ma non costituisce la base della decisione adottata nel presente giudizio.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla gestione di un servizio pubblico rientra, in linea generale, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.; tuttavia, la giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale della domanda concretamente proposta.
  • Quando la decisione sulla sospensione o sull'attivazione dell'illuminazione pubblica di una strada dipende dall'accertamento della proprietà della strada o dell'esistenza di una servitù di uso pubblico, il petitum sostanziale riguarda diritti soggettivi e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Le controversie sulla natura pubblica o privata di una strada e sull'esistenza o estensione di diritti di uso pubblico appartengono al giudice ordinario anche se la domanda è formalmente proposta come impugnazione di un atto amministrativo di classificazione o di dichiarazione della strada.
  • La riqualificazione della controversia in termini di accertamento petitorio prevale sulla forma impugnatoria quando l'annullamento dell'atto amministrativo non può essere deciso senza previamente accertare la titolarità del bene o l'esistenza di un diritto reale o di uso pubblico.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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