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Parere

Parere n. 565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Allstar s.r.l. contro la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna per l’annullamento: - della nota del 15 novembre 2023, con la quale il Comune di Bologna - Settore Economia ha avviato l’istruttoria al fine di stabilire il termine residuo di svolgimento dell’attività di raccolta del gioco presso l’esercizio di Via Creti, n. 30; - della DGRER n. 68/2019, recante modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis della L.R. n. 5/2013, nella parte cui, al suo Allegato 1, prevede che l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura; - della determinazione PGN n. 717932/2023 (non conosciuta), con la quale è stato modificato l’elenco dei luoghi sensibili allegato alla mappatura comunale approvata con determinazione PGN 57985/2018; - ove occorra, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 6, comma 2-bis, della L.R. n. 5/2013 per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’avvio dell’istruttoria comunale sul termine residuo dell’attività di raccolta del gioco, della disciplina regionale sulla mappatura dei luoghi sensibili e dell’aggiornamento della mappatura comunale.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato una nota del Comune di Bologna del 15 novembre 2023, la DGR Emilia-Romagna n. 68/2019 e una determinazione comunale del 2023 relativa all’elenco dei luoghi sensibili, deducendo violazione dell’art. 41 Cost., dei principi di collaborazione e buona fede, dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 6, commi 2-bis e 2-quater, della legge regionale n. 5/2013, di diverse disposizioni statali in materia di liberalizzazione e gioco pubblico, nonché difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. È stata inoltre prospettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 5/2013 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. La Regione Emilia-Romagna ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha successivamente comunicato l’avvenuta costituzione ex art. 48 c.p.a. davanti al TAR Emilia-Romagna, dove il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 665/2024.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’opposizione della Regione Emilia-Romagna era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto in sede giurisdizionale davanti al TAR Emilia-Romagna. Ha pertanto ritenuto che il ricorso straordinario non potesse più essere esaminato in quella sede e lo ha dichiarato improcedibile per trasposizione, senza pronunciarsi sui motivi di merito, sulla legittimità degli atti impugnati o sulla questione di costituzionalità prospettata.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

L’opposizione proposta dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché la ricorrente ha successivamente costituito il giudizio davanti al TAR Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario è divenuto improcedibile per trasposizione.

Motivi di merito

I motivi relativi alla violazione dell’art. 41 Cost., dei principi di collaborazione e buona fede, della normativa regionale e statale in materia di gioco e ai vizi di istruttoria e motivazione non sono stati esaminati, in ragione della definizione processuale dell’affare.

Questione di legittimità costituzionale

La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 5/2013 non è stata esaminata, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione determina la possibilità di trasferire la controversia nella sede giurisdizionale ordinaria del giudizio amministrativo.

  • art. 48 c.p.a.

    costituzione nel giudizio trasposto

    La costituzione della ricorrente davanti al TAR Emilia-Romagna ha perfezionato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • art. 6, commi 2-bis e 2-quater, legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013

    disciplina del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse in relazione ai luoghi sensibili

    La disciplina regionale era oggetto dei motivi di merito, ma non è stata interpretata dal Consiglio di Stato per effetto della definizione processuale.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

    principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e amministrazione

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato.

  • artt. 3 e 41 Cost.

    principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica privata

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non è stata scrutinata per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario è oggetto di opposizione rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e viene successivamente trasposto in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario impedisce al Consiglio di Stato di esaminare i motivi di merito e le eventuali questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso, che devono essere trattati nel giudizio giurisdizionale trasposto.
  • La costituzione del ricorrente davanti al TAR ai sensi dell’art. 48 c.p.a., a seguito dell’opposizione dell’amministrazione, costituisce elemento rilevante per la definizione del ricorso straordinario mediante declaratoria di improcedibilità.

Ricorso straordinario in materia di raccolta del gioco e mappatura dei luoghi sensibili

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società esercente attività di raccolta del gioco contro la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna. Il ricorso aveva a oggetto l’avvio dell’istruttoria comunale sul termine residuo di esercizio dell’attività, la disciplina regionale sulle modalità applicative del divieto relativo ai punti di raccolta delle scommesse e l’aggiornamento comunale dell’elenco dei luoghi sensibili.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva denunciato, tra l’altro, la violazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dei principi di collaborazione e buona fede, nonché contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Erano stati inoltre dedotti:

  • violazione dell’art. 6, commi 2-bis e 2-quater, della legge regionale n. 5/2013;
  • difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza di motivazione;
  • violazione di diverse disposizioni statali in materia di liberalizzazione, disciplina del gioco e regolazione delle attività economiche;
  • illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 5/2013 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Opposizione e trasposizione

La Regione Emilia-Romagna ha notificato tempestivamente l’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi comunicato di essersi costituita davanti al TAR Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 48 c.p.a.; il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 665/2024.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione e ha preso atto dell’avvenuta trasposizione del giudizio davanti al TAR. Tale situazione processuale impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario, che deve essere definito con una pronuncia di improcedibilità per trasposizione.

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito, la legittimità degli atti impugnati né la questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente. Ogni ulteriore valutazione spetta al giudice amministrativo presso il quale il ricorso è stato trasposto.

Conclusione

Il parere è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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