Parere n. 570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Morina s.r.l. contro il Comune di Ravenna per l’annullamento: - della determina dirigenziale prot. n. 44473 del 2 marzo 2023; - della comunicazione prot. n. 24015 del 2 febbraio 2023 ex art. 10-bis della L. 241/1990; - nonché degli altri atti del procedimento quali atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determina dirigenziale prot. n. 44473 del 2 marzo 2023, della comunicazione ex art. 10-bis della l. 241/1990 prot. n. 24015 del 2 febbraio 2023 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo due motivi di illegittimità degli atti comunali, fondati sulla violazione della l. 241/1990, della normativa urbanistica regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché su difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità. Nel corso del procedimento il Comune di Ravenna ha notificato e depositato un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi gli effetti dell'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente sulla procedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971. Poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene, l'opposizione determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario. La Sezione non ha esaminato i due motivi di illegittimità nel merito.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione del Comune di Ravenna, risultata rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e ne determina l'improcedibilità per trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L'opposizione della parte resistente al ricorso straordinario consente di chiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; se rituale e tempestiva, comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione comunale impugnata; la Sezione non ne esamina il merito.
l. 241/1990, artt. 1, 2 e 3
Richiamati nei motivi di ricorso, ma non esaminati a causa dell'improcedibilità per trasposizione.
Costituzione, artt. 97 e 117
Richiamati nei motivi di ricorso, ma non esaminati nel merito.
l.r. Emilia-Romagna 20/2000, artt. 30, 31 e 32
Richiamati nei motivi di ricorso, ma non esaminati nel merito.
l.r. Emilia-Romagna 24/2017, art. 4
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito.
d.l. 21/2022, art. 10-septies, convertito dalla l. 51/2022
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito.
POC 2010/2015, art. 51
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito.
POC II, art. 45
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l'improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale strumento; la volontà contraria manifestata mediante l'opposizione impedisce la definizione della controversia in sede straordinaria.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Morina s.r.l. contro il Comune di Ravenna, con il quale sono stati impugnati una determina dirigenziale del 2 marzo 2023, una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La società ha articolato due motivi di ricorso, denunciando la violazione di disposizioni della l. 241/1990, della normativa urbanistica regionale, degli strumenti urbanistici comunali e degli artt. 97 e 117 Cost. Sono stati inoltre dedotti vizi di eccesso di potere, tra cui difetto e carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso del procedimento il Comune di Ravenna ha notificato alla ricorrente e depositato un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha ricordato che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzarlo. Il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né la legittimità degli atti comunali impugnati.
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