Parere n. 566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Italo Salamanno contro il Comune di Ciriè e nei confronti della Provincia di Torino, dell’ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte e del signor Annibale Blotto per l’annullamento: - di tutti gli atti e gli elaborati relativi al progetto operativo di bonifica del sito inquinato ubicato nel Comune di Ciriè, strada Crotti (Cod. Reg. Anagrafe siti contaminati n. 1467), nella parte in cui pone a suo carico, in qualità di corresponsabile, l’integrale esecuzione di tutti gli interventi cosi come approvati in sede di conferenza di servizi in data 19 novembre 2013 dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino; - della deliberazione in data 11 settembre 2014 n. 103 della Giunta Comunale del Comune di Ciriè, notificata con nota in data 12 novembre 2014, con cui, prendendo atto dei risultati della conferenza di servizi di cui all’art. 14, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., in data 19 novembre 2013 la predetta Amministrazione Comunale ha deciso di approvare, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. tutta la documentazione progettuale inerente al citato progetto di bonifica, ponendo così a suo carico, in qualità di corresponsabile, l'integrale ripristino dell'area inquinata; - di tutti gli atti preliminari e conseguenti relativi al progetto medesimo volti comunque a pregiudicare la sua posizione per tutto quanto concerne l'attuazione e l'esecuzione dell'integrale progetto di bonifica relativo all'area di Strada Crotti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione espressa dal ricorrente comportasse il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha quindi concluso per l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i quattro motivi dedotti.
Impugnazione degli atti relativi al progetto operativo di bonifica del sito contaminato di Strada Crotti, nel Comune di Ciriè, e della deliberazione della Giunta comunale n. 103 dell'11 settembre 2014
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui era stato approvato, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, il progetto operativo di bonifica del sito contaminato di Strada Crotti e gli era stata attribuita, quale corresponsabile, l'integrale esecuzione degli interventi di ripristino. Sono stati dedotti quattro motivi, riferiti alla violazione degli artt. 242 e 250 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell'art. 14 della l. 241/1990, nonché a difetto di istruttoria, sviamento di potere e violazione del contraddittorio. Nel corso del procedimento, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso, rappresentando che il progetto di bonifica non era stato realizzato, che il sito era stato classificato come "orfano" per l'assenza di responsabili certi e che l'area sarebbe stata oggetto di acquisizione al patrimonio comunale e di finanziamenti pubblici nell'ambito del PNRR.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'ulteriore trattazione del gravame, poiché il progetto operativo di bonifica non era stato realizzato e il sito era stato classificato come "orfano". La Sezione ha ritenuto vincolante tale dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo, e ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
Motivi di ricorso
Le censure relative agli artt. 242 e 250 del d.lgs. 152/2006, all'art. 17 del d.lgs. 22/1997, all'art. 14 della l. 241/1990, al difetto di istruttoria, allo sviamento di potere e alla violazione del contraddittorio non sono state esaminate nel merito, essendo venuto meno l'interesse alla decisione.
Norme richiamate
È indicato quale base normativa per l'approvazione della documentazione progettuale relativa al progetto operativo di bonifica del sito contaminato.
È richiamato dal ricorrente con riguardo ai presupposti e alle modalità degli interventi di bonifica contestati.
È richiamato in relazione alla conferenza di servizi del 19 novembre 2013 e alle contestazioni concernenti il procedimento partecipativo.
art. 17, comma 2, d.lgs. 22/1997
È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità degli atti impugnati.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale il Consiglio di Stato ha reso il parere.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo: qualora il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse risulti dagli atti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando le censure riguardino l'attribuzione al privato di obblighi di bonifica e la legittimità del relativo procedimento amministrativo.
Improcedibilità del ricorso straordinario relativo a un progetto di bonifica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Ciriè e nei confronti della Provincia di Torino, dell'ARPA Piemonte e di un altro privato. Il ricorso riguardava gli atti relativi al progetto operativo di bonifica di un sito contaminato ubicato in Strada Crotti, nel Comune di Ciriè.
Premesse e atti impugnati
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento degli atti e degli elaborati relativi al progetto operativo di bonifica, nella parte in cui gli attribuivano, quale corresponsabile, l'integrale esecuzione degli interventi approvati in sede di conferenza di servizi del 19 novembre 2013. Era stata inoltre impugnata la deliberazione della Giunta comunale di Ciriè n. 103 dell'11 settembre 2014, notificata il 12 novembre 2014, con la quale il Comune aveva approvato la documentazione progettuale ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva formulato quattro motivi, contestando:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997 e dell'art. 14 della l. 241/1990;
- il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere;
- la violazione del diritto al contraddittorio;
- l'assenza dei presupposti e la carenza di istruttoria con riferimento all'art. 250 del d.lgs. 152/2006.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione del 30 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito non aveva più interesse alla trattazione del ricorso. La dichiarazione è stata motivata dal fatto che il progetto operativo di bonifica non era mai stato realizzato, che il sito era stato classificato come "orfano" per la mancanza di responsabili certi e che l'area sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale e interessata da finanziamenti pubblici derivanti dal PNRR.
È stato inoltre rappresentato che il ricorrente aveva già provveduto, per quanto di competenza, a rimuovere e bonificare la porzione di area occupata nel 1988. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha preso atto di tale dichiarazione nella relazione istruttoria del 19 ottobre 2023.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impone di tener conto della sopravvenuta carenza di interesse quando essa sia dichiarata dall'interessato e risulti coerente con la situazione rappresentata negli atti.
Per tale ragione il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative alla responsabilità per la bonifica, alla conferenza di servizi, alla carenza di istruttoria e alla violazione del contraddittorio.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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