Parere n. 568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal graduato signor -OMISSIS-contro lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale e nei confronti del -OMISSIS- per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, notificato in data 29 giugno 2023, avente ad oggetto “Pianificazione per la 1° assegnazione dei neo Graduati appartenenti alla 1° e 2° immissione 2021”, con cui gli veniva notificato il trasferimento al -OMISSIS-con decorrenza 19 luglio 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrasferimento d’ufficio nell’ambito della pianificazione della prima assegnazione dei neo Graduati appartenenti alla prima e seconda immissione 2021
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, transitato in servizio permanente nel settembre 2022, ha impugnato il provvedimento del 14 giugno 2023 con cui gli era stato comunicato il trasferimento presso una sede indicata in forma anonimizzata, lamentando violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere. Ha dedotto di avere integrato le preferenze di reimpiego originariamente espresse, informando l’Amministrazione il 5 giugno 2023 della nascita della figlia, avvenuta l’8 maggio 2023. Nel corso del procedimento l’Amministrazione ha rivalutato la posizione d’impiego alla luce dell’orientamento connesso alla tutela della genitorialità e ha autorizzato il ricorrente a presentare domanda di trasferimento per la sede richiesta, accogliendo così la sua istanza originaria. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava, poiché l’Amministrazione ha rivalutato la sua posizione d’impiego e accolto la richiesta originaria mediante autorizzazione al trasferimento a domanda presso la sede richiesta. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata assorbita ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
La rivalutazione della posizione d’impiego da parte dell’Amministrazione e l’accoglimento della richiesta originaria hanno attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è assorbita, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in conseguenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
Norme richiamate
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
violazione e falsa applicazione
È indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma la Sezione non esamina il motivo nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
violazione e falsa applicazione
È indicato dal ricorrente tra i parametri di legittimità dell’atto impugnato, senza esame sostanziale da parte della Sezione.
assorbimento della domanda cautelare
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa consente di assorbire la domanda cautelare, rendendo inutile la decisione sulla sospensione dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
La disposizione costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
I principi e le condizioni del trattamento dei dati personali sono richiamati a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’Amministrazione attribuisce al ricorrente, anche nel corso del procedimento, il bene della vita perseguito mediante una rivalutazione della posizione e l’accoglimento della richiesta sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale determina l’assorbimento della domanda cautelare, poiché viene meno l’utilità concreta di una misura provvisoria sull’atto impugnato.
Trasferimento di un graduato dell’Esercito e sopravvenuta soddisfazione della pretesa
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un graduato dell’Esercito contro il provvedimento con cui gli era stato comunicato il trasferimento nell’ambito della pianificazione della prima assegnazione dei neo Graduati appartenenti alla prima e seconda immissione 2021.
Premesse e richiesta
Il ricorrente, transitato in servizio permanente con decreto del 19 settembre 2022, aveva impugnato il provvedimento del 14 giugno 2023, notificato il 29 giugno 2023, deducendo la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere.
Aveva rappresentato di avere integrato le preferenze di reimpiego espresse in occasione della prima assegnazione e di avere informato lo Stato Maggiore dell’Esercito, il 5 giugno 2023, della nascita della figlia, avvenuta l’8 maggio 2023.
Sopravvenuta attività dell’Amministrazione
Nel corso del procedimento, con memoria del 7 dicembre 2023, il difensore del ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva notificato un nuovo provvedimento l’8 novembre 2023, accogliendo la richiesta originaria.
L’Amministrazione ha rivalutato la posizione d’impiego del graduato alla luce dell’attuale orientamento d’impiego connesso alla tutela della genitorialità e lo ha autorizzato a presentare una domanda di trasferimento per la sede richiesta, accogliendo la sua originaria istanza.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito. La sopravvenuta rivalutazione amministrativa e l’accoglimento della richiesta hanno quindi fatto venir meno l’interesse concreto alla decisione sul ricorso e sull’illegittimità del provvedimento originario.
La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative agli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990 né quella di eccesso di potere, ritenendo assorbite dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Esito
Il parere è nel senso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata assorbita ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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