Parere n. 569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Eco del mare s.r.l. contro il Comune di Rosignano Marittimo per l’annullamento: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rosignano Marittimo n. 68 del 25 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 5 luglio 2023, avente ad oggetto l’adozione del nuovo Piano Strutturale ai sensi dell’art.19 L.R. Toscana n. 65/2014, nella parte in cui l’immobile di sua proprietà è stato escluso dal perimetro del Territorio Urbanizzato; - di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi compresi per quanto possa occorrere, la delibera della Giunta Comunale di Rosignano Marittimo n. 116 del 4 aprile 2019, di avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e tutti gli altri atti, anche istruttori, con i quali l’immobile di sua proprietà è stato escluso dal perimetro del Territorio Urbanizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 25 maggio 2023, relativa all’adozione del nuovo Piano Strutturale, nella parte in cui l’immobile della ricorrente è stato escluso dal perimetro del Territorio Urbanizzato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la deliberazione consiliare di adozione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo e gli atti connessi, deducendo la violazione degli articoli 4, 65 e 224 della legge regionale Toscana n. 65/2014, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, manifesta ingiustizia e mancanza di motivazione. Nel corso del procedimento il Comune ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione comunale apparisse prima facie rituale e tempestiva. Sebbene agli atti fosse stata depositata la copia dell’opposizione, ma non la documentazione attestante l’avvenuta notificazione alla ricorrente, la Sezione non ha ravvisato ragioni per dubitare della comunicazione dell’amministrazione circa la notifica dell’atto. Considerato che l’opposizione determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e che il ricorso straordinario presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi del rimedio alternativo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi relativi alla pianificazione urbanistica.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta prima facie rituale e tempestiva e idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Mancata produzione della prova della notificazione
La mancata produzione della documentazione attestante l’avvenuta notificazione dell’opposizione non impedisce la declaratoria di improcedibilità, poiché la Sezione non ha ravvisato ragioni per dubitare della veridicità di quanto comunicato dall’amministrazione circa l’avvenuta notifica.
Motivi di ricorso urbanistici
I motivi relativi alla violazione della legge regionale Toscana n. 65/2014 e ai vizi di eccesso di potere non sono stati esaminati, poiché la controversia deve proseguire in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
L’opposizione della parte resistente consente di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; ove l’opposizione appaia rituale e tempestiva, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
l.r. Toscana n. 65/2014, art. 4
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità urbanistica; non esaminato nel merito a causa della trasposizione.
l.r. Toscana n. 65/2014, art. 65
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità urbanistica; non esaminato nel merito a causa della trasposizione.
l.r. Toscana n. 65/2014, art. 224
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità urbanistica; non esaminato nel merito a causa della trasposizione.
Massime di principio
- L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, determinando la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale rimedio; l’opposizione rituale e tempestiva di una parte esclude la prosecuzione del procedimento straordinario.
- Quando l’amministrazione riferisce dell’avvenuta notificazione dell’opposizione e l’opposizione depositata appare prima facie rituale e tempestiva, la mancata produzione della prova documentale della notifica non impone, di per sé, la prosecuzione dell’esame del ricorso straordinario, ove non sussistano ragioni per dubitare della veridicità della comunicazione amministrativa.
Impugnazione dell’adozione del Piano Strutturale comunale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società proprietaria di un immobile contro il Comune di Rosignano Marittimo. L’impugnazione era diretta principalmente contro la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 25 maggio 2023, relativa all’adozione del nuovo Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 della legge regionale Toscana n. 65/2014, nella parte in cui l’immobile era stato escluso dal perimetro del Territorio Urbanizzato.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva denunciato:
- la violazione degli articoli 4, 65 e 224 della legge regionale Toscana n. 65/2014;
- l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, manifesta ingiustizia e mancanza di motivazione.
Opposizione del Comune
Nel corso del procedimento il Comune di Rosignano Marittimo ha notificato alla ricorrente un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha pertanto concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che il Ministero aveva depositato la copia dell’atto di opposizione, ma non la documentazione dalla quale risultasse l’avvenuta notificazione alla ricorrente. Tuttavia, non sono state ravvisate ragioni per dubitare della veridicità della comunicazione amministrativa relativa alla notifica.
L’opposizione è stata quindi ritenuta prima facie rituale e tempestiva. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure urbanistiche formulate dalla società. Ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione, con conseguente prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale. Il parere richiama, in materia, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
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