Parere n. 571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. contro il Comune di Voghera, lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Voghera e il Settore Urbanistica — Servizio gestione del territorio del Comune di Voghera per l’annullamento: - della comunicazione di diniego (ex art 7 d.P.R. 160/2010), protocollo CCIAA_PV/PV-SUPRO 29301/01-06-2022 prot. gen. n° 26805 del 3 giugno 2022, nella parte in cui “stabilisce che, nel caso di perfezionamento o rilascio di future autorizzazioni edificatorie nelle aree circostanti interessate dalle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto, la presente autorizzazione decadrà e i titolari dovranno procedere ad istruire una nuova pratica autorizzatoria per l'adeguamento della stazione radio base o alla rimozione dell'impianto con ripristino dello stato dei luoghi”; - del parere del Settore Urbanistica — Servizio Gestione Territorio del 14 luglio 2022, nella parte in cui stabilisce che: “Al fine di non arrecare pregiudizio alle future edificazioni ammesse nella zona, si precisa che, nell’ambito A11, è possibile realizzare edifici aventi altezza massima 12,50 metri. Si prescrive pertanto di verificare che le emissioni elettromagnetiche generate dall'infrastruttura non limitino la potenzialità edificatoria dell'area circostante”; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della comunicazione di diniego e del parere urbanistico relativi all’autorizzazione di una stazione radio base, nella parte concernente la possibile decadenza dell’autorizzazione e l’obbligo di adeguamento o rimozione dell’impianto in caso di future edificazioni circostanti.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la comunicazione di diniego adottata dal SUAP del Comune di Voghera il 3 giugno 2022 e il parere del Settore Urbanistica del 14 luglio 2022, contestandoli nella parte in cui prevedevano, rispettivamente, la decadenza dell’autorizzazione e l’obbligo di presentare una nuova pratica autorizzatoria per l’adeguamento della stazione radio base o di rimuovere l’impianto qualora fossero state successivamente rilasciate autorizzazioni edilizie nelle aree circostanti interessate dalle emissioni elettromagnetiche, nonché nella parte in cui imponevano di verificare che tali emissioni non limitassero la potenzialità edificatoria dell’area. Sono stati dedotti eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria ed errore di diritto, violazione del principio di proporzionalità, errore di fatto ed erroneità dei presupposti e incompetenza. Nel corso del procedimento la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune di Voghera, con atto del 12 maggio 2023, ha annullato in autotutela il provvedimento nella parte contestata.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, poiché l’amministrazione comunale ha annullato in autotutela la parte del provvedimento oggetto di contestazione. Tale sopravvenienza ha determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato e la conseguente cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esame nel merito dei motivi dedotti.
Osservazioni
Sopravvenuto annullamento in autotutela
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, limitatamente alla parte contestata, ha eliminato la lesione dedotta dalla ricorrente e ha determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato.
Cessazione della materia del contendere
Quando, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione rimuove l’atto impugnato in modo da attribuire al ricorrente il bene della vita perseguito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Esame dei motivi di ricorso
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse rende non necessario l’esame dei motivi di illegittimità dedotti, riguardanti eccesso di potere, errore di fatto, violazione del principio di proporzionalità e incompetenza.
Norme richiamate
cessazione della materia del contendere
La disposizione è applicata alla fattispecie in cui l’amministrazione, annullando in autotutela la parte contestata del provvedimento, soddisfa integralmente l’interesse azionato dal ricorrente.
È richiamato quale riferimento normativo della comunicazione di diniego impugnata, senza che il Consiglio di Stato ne esamini nel merito la portata.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela dell’atto impugnato, quando elimina integralmente la lesione dedotta e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, determina la cessazione della materia del contendere.
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente comporta l’improcedibilità del gravame e rende superfluo l’esame dei motivi di illegittimità.
- La cessazione della materia del contendere presuppone non la mera eliminazione formale dell’atto, ma la concreta soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente.
Impugnazione di prescrizioni relative a una stazione radio base
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. contro il Comune di Voghera, il SUAP e il Settore Urbanistica comunale. La controversia concerne alcune prescrizioni relative all’autorizzazione di una stazione radio base e alla possibile interferenza dell’impianto con future edificazioni nell’area circostante.
Atti impugnati e motivi di ricorso
La società ha impugnato la comunicazione di diniego del 3 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 160/2010, nella parte in cui prevedeva che l’autorizzazione sarebbe decaduta in caso di perfezionamento o rilascio di future autorizzazioni edilizie nelle aree circostanti interessate dalle emissioni elettromagnetiche. La stessa previsione imponeva ai titolari, in tale eventualità, di presentare una nuova pratica autorizzatoria per adeguare la stazione radio base oppure di procedere alla rimozione dell’impianto e al ripristino dei luoghi.
È stato inoltre impugnato il parere urbanistico del 14 luglio 2022, nella parte in cui, richiamando la possibilità di realizzare nell’ambito A11 edifici con altezza massima di 12,50 metri, prescriveva di verificare che le emissioni elettromagnetiche dell’infrastruttura non limitassero la potenzialità edificatoria dell’area circostante.
La ricorrente ha dedotto:
- eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria ed errore di diritto, oltre alla violazione del principio di proporzionalità;
- eccesso di potere per errore di fatto ed erroneità dei presupposti;
- incompetenza.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato riferito che la società, con memoria del 16 maggio 2023, aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. La richiesta si fondava sull’atto del Comune di Voghera del 12 maggio 2023, con cui l’amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato nella parte relativa alla decadenza dell’autorizzazione, all’adeguamento o alla rimozione della stazione radio base.
Il Ministero aveva pertanto concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha condiviso tale conclusione. Dalla documentazione presente nel fascicolo è risultato che l’amministrazione comunale aveva rimosso proprio la parte del provvedimento contestata dalla ricorrente. Tale annullamento ha comportato il conseguimento del bene della vita perseguito e la piena soddisfazione dell’interesse azionato.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere. Non è stato necessario esaminare nel merito i motivi relativi all’eccesso di potere, all’errore di fatto, alla violazione della proporzionalità e all’incompetenza.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’esito è favorevole alla società ricorrente, poiché l’annullamento in autotutela ha eliminato la parte dell’atto lesiva dell’interesse dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 27 mar 2026Parere n. 565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 mar 2026Parere n. 566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 mar 2026Parere n. 567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 mar 2026Parere n. 568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 mar 2026Parere n. 569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 mar 2026Parere n. 570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →